Cassazione Civile, Ordinanza n. 10288/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento della falsità o non autenticità della sottoscrizione e del contenuto di due scritture private che avevano sorretto un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, con cui era stato riconosciuto un credito molto superiore alle somme originariamente prestate. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per asserito difetto di rappresentanza del difensore. In appello la parte attrice otteneva il riconoscimento della validità della procura, ma la Corte territoriale confermava comunque l'inammissibilità della querela di falso, ritenendo che sul decreto ingiuntivo non opposto si fosse formato giudicato sostanziale sul credito, sul rapporto sottostante e sull'autenticità dei documenti posti a base del monitorio. Inoltre dichiarava inammissibile la richiesta di riammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado, perché la revoca dell'ammissione è autonomamente impugnabile con opposizione nei confronti del Ministero della giustizia. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione del giusto processo e dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse applicato un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e imprevedibile in materia di impugnazione della revoca del gratuito patrocinio, con conseguente necessità di rimessione in termini secondo la teoria del prospective overruling. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, contestando di essere stata considerata soccombente nonostante l'accoglimento del motivo relativo alla procura e il rigetto della domanda avversaria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'impugnazione della revoca del patrocinio a spese dello Stato instaura un autonomo rapporto processuale che deve essere rivolto contro l'amministrazione statale, nella specie il Ministero della giustizia; poiché tale soggetto non era stato evocato in giudizio, la ricorrente era decaduta dall'impugnazione e non era possibile disporre integrazione del contraddittorio, trattandosi di instaurazione ex novo di un diverso rapporto processuale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo osservando che la Corte d'appello aveva comunque confermato la declaratoria di inammissibilità della querela di falso, sia pure con diversa motivazione, sicché non vi era soccombenza reciproca; inoltre la domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e non può essere contrapposta, ai fini della compensazione delle spese, al thema decidendum principale. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo e del diritto di azione, ma non accolto
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo, ma non accolto
invocato per sostenere la rimessione in termini in caso di mutamento imprevedibile di giurisprudenza; la Corte non accoglie la censura
richiamato per contestare la regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza
la domanda di condanna per lite temeraria è qualificata come accessoria rispetto al merito principale e non rileva ai fini della soccombenza reciproca
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato
indicato come norma del rito di opposizione avverso il provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato
richiamato quale norma che regola l'opposizione al provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato
indicata come base per la trattazione camerale del ricorso
richiamato solo nella formula del tipo di censura proposta, non trattato nel merito
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2012
citato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'impugnazione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dà luogo a un autonomo rapporto processuale, che deve essere instaurato nei confronti dell'amministrazione statale competente; la mancata evocazione di quest'ultima determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non è sanabile con integrazione del contraddittorio.
- Quando una domanda accessoria, come quella di condanna per lite temeraria, è proposta nel medesimo processo, essa non integra un capo autonomo del thema decidendum tale da poter fondare, da sola, la soccombenza reciproca rispetto alla domanda principale.
- Ai fini del giudizio di soccombenza, rileva l'esito della domanda principale o comunque del capo decisorio che definisce il rapporto sostanziale dedotto in giudizio; la mera modifica della motivazione della decisione non impedisce di considerare la parte come sostanzialmente soccombente.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- La teoria del prospective overruling non può essere utilmente invocata se il mezzo di impugnazione è stato indirizzato contro un soggetto processualmente errato, poiché il vizio riguarda la struttura del rapporto processuale e non un mero affidamento sulla precedente giurisprudenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →