Sentenza del 17/11/2017 n. 27286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento ai fini ILOR e IRPEF per gli anni 1995 e 1996, rilevando che i coniugi avevano acquistato beni immobili per Lire 605 milioni senza disporre, secondo i redditi dichiarati, di risorse apparentemente sufficienti. I contribuenti sostenevano che gli acquisti fossero stati finanziati con risparmi accumulati e che il reddito complessivo fosse adeguato. Dopo l'annullamento degli accertamenti da parte dei giudici di merito, l'Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e l'insufficiente motivazione sulla capacità di risparmio e sull'onere probatorio dei contribuenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo erroneo il ragionamento della Commissione regionale, fondato principalmente sul reddito dichiarato e su una stima astratta della capacità di risparmio. La prova contraria alla presunzione derivante dalla rilevante spesa immobiliare doveva dimostrare concretamente la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte oppure di risparmi accumulati negli anni precedenti. Anche una prova presuntiva era ammissibile, ma doveva possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia considerando il reddito effettivamente disponibile al netto delle imposte e valutando con motivazione logica e basata su dati concreti le spese ordinarie di mantenimento della famiglia. La liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5
La dimostrata capacità di maggior spesa deve essere giustificata da redditi esenti ovvero soggetti a tassazione alla fonte, adeguatamente documentati.
La spesa significativamente superiore ai redditi dichiarati può fondare una presunzione di maggiore capacità contributiva. Il contribuente deve fornire una prova concreta delle risorse utilizzate, indicando redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte o risparmi pregressi adeguatamente dimostrati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La norma è richiamata in relazione all'onere del contribuente di documentare gli elementi posti a fondamento della prova contraria all'accertamento.
La prova dei risparmi o delle risorse alternative può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e non si risolvano in mere affermazioni generiche.
Codice di procedura civile, art. 326
Il termine per proporre l'impugnazione è soggetto alla sospensione feriale secondo le regole applicabili al caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 155
Quando il termine processuale scade di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la Corte ha quindi ritenuto tempestivo il ricorso notificato il lunedì successivo.
La legge ha modificato la disciplina dell'accertamento sintetico, rendendo più concreta l'identificazione delle risorse economiche che possono giustificare una maggiore capacità di spesa.
Massime di principio
- Un acquisto di valore elevato rispetto ai redditi dichiarati può legittimare l'accertamento sintetico o una presunzione di maggiore capacità contributiva.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve dimostrare in modo documentato l'origine delle somme utilizzate, ad esempio mediante redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta, disinvestimenti, finanziamenti o risparmi accumulati negli anni precedenti.
- La semplice affermazione di aver utilizzato risparmi pregressi non è sufficiente: occorre ricostruire, con elementi verificabili, la formazione e la disponibilità di tali risparmi.
- La prova può essere anche presuntiva, ma deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, non su una generica valutazione della capacità di risparmio.
- Nel calcolare la capacità di risparmio occorre considerare il reddito effettivamente disponibile al netto delle imposte e delle spese ordinarie di mantenimento familiare.
- Le deduzioni e detrazioni fiscali relative all'attività d'impresa non possono essere automaticamente equiparate alle spese sostenute dalla famiglia per il proprio mantenimento.
- Il giudice tributario deve motivare concretamente la ricostruzione della capacità di risparmio, indicando i dati utilizzati e le ragioni per cui tali dati rendono plausibile o non plausibile la spesa contestata.
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