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Sentenza

Sentenza del 17/11/2017 n. 4709 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Fermo Amministrativo - Autoveicolo aziendale - Bene strumentale - Cartella di Pagamento - Notifica per mezzo pec - Illegittimità Notifica - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo relativo a un autoveicolo aziendale, sostenendo che il bene fosse strumentale e indispensabile all'attività d'impresa e lamentando inoltre l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta, effettuata tramite posta elettronica certificata.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il preavviso di fermo è stato ritenuto legittimo perché la ricorrente non ha dimostrato in modo adeguato che l'autoveicolo fosse effettivamente strumentale e indispensabile allo svolgimento dell'attività aziendale. È stata ritenuta valida anche la notifica della cartella tramite PEC: per le imprese individuali e societarie tale modalità è prevista dalla legge e deve essere effettuata all'indirizzo risultante dall'INI-PEC. Non è necessario applicare l'art. 149-bis c.p.c.; la regolarità della trasmissione e della consegna è comprovata dalle ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna.

Norme richiamate

  • Art. 26 d.P.R. n. 600/1973

    La notifica della cartella di pagamento mediante p.e.c. è espressamente prevista.

    Per le imprese individuali e per quelle costituite in forma societaria, la cartella di pagamento può, e nel caso indicato deve, essere notificata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

  • Art. 149-bis del codice di procedura civile

    La norma non si applica alla notificazione della cartella di pagamento effettuata tramite PEC secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 6 d.P.R. n. 68/2005

    La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Massime di principio

  • Il fermo amministrativo di un bene aziendale non è automaticamente escluso dalla sua appartenenza all'impresa: il contribuente deve dimostrare concretamente che il bene sia strumentale e indispensabile all'attività, non soltanto utile o collegato all'impresa.
  • La contestazione del fermo fondata sull'uso aziendale del veicolo richiede elementi probatori specifici, come la natura dell'attività, le caratteristiche del mezzo, il suo effettivo impiego e l'assenza di alternative ragionevoli.
  • Per le imprese, la notifica della cartella tramite PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC è, in linea generale, una modalità valida e sufficiente.
  • La regolarità della notifica PEC può essere dimostrata mediante le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; la mera mancata lettura del messaggio o la mancata conoscenza di fatto non ne determina normalmente l'illegittimità.
  • Quando esiste una disciplina speciale per la notificazione degli atti fiscali tramite PEC, essa prevale sulle regole generali del codice di procedura civile incompatibili o non necessarie.

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