Sentenza del 17/11/2017 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, deducendo l'inesistenza o nullità della notificazione effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in violazione delle disposizioni sulle notificazioni. Aveva inoltre contestato l'iscrivibilità dell'ipoteca su beni conferiti in fondo patrimoniale, la carenza di motivazione dell'atto e la mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente la notificazione. Equitalia ha impugnato tale decisione sostenendo che l'art. 26 del DPR n. 602/1973 disciplina autonomamente la notifica degli atti dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di un soggetto notificatore abilitato o di una relata ordinaria, e invocando anche la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Equitalia e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile l'art. 26 del DPR n. 602/1973 anche alle cartelle relative a sanzioni amministrative, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 12351/2016 e l'estensione della riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999. Secondo il Collegio, la disciplina speciale consente la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di consegna nelle mani proprie del destinatario, non richiede la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese.
Norme richiamate
Art. 26 DPR n. 602/1973
La norma disciplina in via speciale la notificazione delle cartelle e degli atti dell'agente della riscossione, consentendo anche la trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale disciplina può sostituire le regole ordinarie incompatibili in materia di soggetto notificatore e relata di notifica.
Articoli 137 e seguenti c.p.c.
Sono state richiamate dal contribuente come disposizioni generali sulle notificazioni, ma la decisione ha ritenuto prevalente la disciplina speciale prevista dall'art. 26 del DPR n. 602/1973.
Art. 60 DPR n. 600/1973
Richiamato tra le norme che il contribuente assumeva violate in materia di notificazione degli atti fiscali; non è stato ritenuto ostativo all'applicazione della disciplina speciale dell'art. 26 del DPR n. 602/1973.
Art. 14 Legge n. 890/1982
Richiamato dal contribuente in relazione alle notificazioni a mezzo posta, ma ritenuto non prevalente rispetto alla disciplina specifica applicabile agli atti dell'agente della riscossione.
Art. 156 c.p.c.
Equitalia ha invocato il principio generale secondo cui la nullità di un atto può essere sanata quando l'atto raggiunge il proprio scopo, anche mediante la proposizione del ricorso da parte del destinatario. La sentenza ha accolto l'appello sulla base della validità della disciplina notificatoria speciale, senza sviluppare ulteriormente questo profilo.
Art. 17 D.Lgs. n. 46/1999
La disposizione estende le regole della riscossione mediante ruolo anche alle entrate degli enti pubblici diverse da quelle tributarie; ciò consente di applicare l'art. 26 del DPR n. 602/1973 anche alle cartelle relative a sanzioni amministrative.
Massime di principio
- Per gli atti dell'agente della riscossione occorre verificare anzitutto l'eventuale applicabilità della disciplina speciale dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, che può prevalere sulle regole generali delle notificazioni.
- La notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche se effettuata direttamente dall'agente della riscossione, senza l'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore abilitato e senza relata ordinaria, quando ricorrono i presupposti della norma speciale.
- La disciplina dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 può applicarsi anche alla riscossione di entrate non tributarie e sanzioni amministrative, se la riscossione avviene mediante ruolo secondo la normativa richiamata.
- La proposizione tempestiva del ricorso dimostra normalmente che l'atto è stato conosciuto dal destinatario; ciò può rilevare ai fini della sanatoria di eventuali nullità per raggiungimento dello scopo, anche se non necessariamente sana ogni ipotesi di inesistenza radicale.
- La validità della notificazione non risolve automaticamente le ulteriori contestazioni sull'iscrizione ipotecaria, come la motivazione dell'atto, la preventiva intimazione di pagamento o l'incidenza del fondo patrimoniale: tali profili devono essere esaminati separatamente e risultano decisivi solo se specificamente accertati e accolti dal giudice.
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