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Sentenza

Sentenza del 17/11/2017 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Cremona

Avviso di accertamento - Preventiva autorizzazione dell'ufficio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento anche in assenza della preventiva autorizzazione, poiché l’ente impositore aveva agito sulla base di una comunicazione proveniente da altro ufficio, all’esito di un’attività di verifica nella quale era stato rispettato il principio del contraddittorio. La preventiva autorizzazione non è stata quindi considerata necessaria in questa specifica situazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perché emesso senza la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 52 del d.P.R. 633/1972 e dall’art. 33 del d.P.R. 600/1973. La contestazione riguardava, in particolare, l’utilizzabilità degli elementi acquisiti nell’ambito di un’attività di verifica svolta da altro ufficio e successivamente comunicati all’ente impositore, senza una nuova autorizzazione preventiva.

Norme richiamate

  • Art. 52, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma disciplina le autorizzazioni relative agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Secondo la decisione, la sua applicazione non impone una nuova preventiva autorizzazione quando l’accertamento dell’ente si fonda su elementi trasmessi da altro ufficio dopo una verifica regolare e rispettosa del contraddittorio.

  • Art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma regola i rapporti e i poteri degli uffici nell’attività di controllo fiscale. Nel caso esaminato, non è stata ravvisata la necessità di una ulteriore autorizzazione preventiva da parte dell’ufficio che ha emesso l’avviso, trattandosi di elementi già acquisiti nel corso di una verifica svolta da altro ufficio.

  • Principio del contraddittorio

    Il rispetto del contraddittorio durante l’attività di verifica costituisce un elemento decisivo per ritenere utilizzabili le risultanze comunicate all’ente impositore e per escludere, nel caso concreto, l’illegittimità dell’accertamento per mancanza di una nuova autorizzazione.

Massime di principio

  • L’assenza di una preventiva autorizzazione non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso di accertamento: occorre verificare quale attività sia stata concretamente svolta e da quale ufficio.
  • Quando l’ente impositore utilizza risultanze trasmesse da altro ufficio dopo una verifica regolare, non è necessariamente richiesta una nuova autorizzazione preventiva.
  • Il rispetto del contraddittorio durante la verifica rappresenta una garanzia essenziale e può rendere legittimo l’utilizzo delle informazioni acquisite.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla natura dell’attività compiuta, sulla provenienza degli elementi utilizzati e sull’effettiva partecipazione o interlocuzione del contribuente nel procedimento.
  • La decisione non esclude in assoluto la necessità delle autorizzazioni previste dalla legge: la loro assenza può restare rilevante quando l’attività svolta costituisce direttamente un accesso, un’ispezione o una verifica soggetta ad autorizzazione.

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