Sentenza del 17/11/2017 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Successione e donazione - Coacervo - Nuova imposta sulle successioni e donazioni - Sostanziale abrogazione della normativa - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del coacervo previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 346/1990, ossia il cumulo delle donazioni effettuate in vita con il valore dell'asse ereditario ai fini della determinazione dell'imposta. Tale meccanismo era collegato al precedente sistema di tassazione progressiva, nel quale l'aliquota aumentava in base al valore complessivo dei beni trasferiti. La nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 262/2006 ha invece previsto aliquote differenziate principalmente in ragione del grado di parentela tra disponente ed erede o donatario, senza una progressività fondata sul valore globale dell'asse. Inoltre, il coacervo non può essere applicato a donazioni effettuate in periodi nei quali l'imposta sulle successioni e donazioni non era vigente.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sostanzialmente superata e implicitamente abrogata la disciplina del coacervo prevista dalla legge n. 346/1990, art. 8, comma 4. Ne consegue che le precedenti donazioni non devono essere cumulate con l'asse ereditario per determinare l'aliquota dell'imposta secondo il sistema attuale. Il coacervo è comunque inapplicabile anche alle donazioni compiute durante il periodo di soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Norme richiamate
Legge n. 346/1990, art. 8, comma 4
La disposizione prevedeva il cumulo, ai fini fiscali, delle donazioni precedenti con il valore dell'asse ereditario. La sua applicazione era funzionale al precedente sistema di aliquote progressive e, secondo la sentenza, non è compatibile con la disciplina successiva.
Decreto-legge n. 262/2006
Ha reintrodotto e disciplinato l'imposta sulle successioni e donazioni secondo un sistema basato su aliquote differenziate soprattutto in relazione al grado di parentela, determinando il superamento implicito della normativa sul coacervo.
Massime di principio
- Nel sistema vigente, le precedenti donazioni non devono essere automaticamente sommate all'asse ereditario per determinare l'aliquota dell'imposta di successione quando il meccanismo del coacervo è incompatibile con la struttura normativa attuale.
- Una norma fiscale collegata a un sistema di aliquote progressive può considerarsi superata quando una riforma successiva sostituisce quel sistema con aliquote fisse o differenziate per altri criteri, anche senza un'abrogazione espressa.
- Le donazioni effettuate in periodi in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era soppressa non possono essere utilizzate per applicare retroattivamente il coacervo o per incrementare la base imponibile della successione.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare sia la data delle donazioni sia la disciplina vigente al momento della successione, distinguendo tra effetti sulla base imponibile, applicazione delle aliquote e rispetto del principio di irretroattività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 822 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 4709 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 27286 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 nov 2017Sentenza del 17/11/2017 n. 27287 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →