Cassazione Civile, Ordinanza n. 16190/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un immobile ad uso abitativo ha promosso davanti al tribunale una domanda ex art. 447-bis c.p.c. per far accertare la nullità di un contratto di locazione che assumeva stipulato soltanto verbalmente dopo il febbraio 2001, con conseguente qualificazione degli occupanti come detentori sine titulo, ordine di rilascio e condanna al pagamento di un'indennità per occupazione illegittima. I convenuti hanno eccepito preliminarmente l'erroneità del rito, sostenendo che la controversia non riguardasse la cessazione di un rapporto locatizio ma l'inesistenza del titolo, e nel merito hanno negato la qualità di proprietaria dell'attrice deducendo la simulazione assoluta degli atti di acquisto della sua dante causa e rivendicando un preteso diritto reale sulla base della comproprietà di uno dei convenuti. Il tribunale ha disposto il mutamento di rito, ha ammesso solo le prove della parte attrice e ha poi ritenuto tardiva la costituzione dei convenuti, dichiarando inammissibili le loro eccezioni e domande riconvenzionali, accertando la nullità del contratto verbale, ordinando il rilascio e condannando al pagamento di una somma calcolata con criterio del canone figurativo. La corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. Con il ricorso per cassazione i convenuti hanno dedotto: errata qualificazione della domanda e violazione degli artt. 447-bis e ss. c.p.c.; mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. con conseguente impossibilità di articolare prove e difese; violazione delle norme del rito del lavoro richiamate dalla sentenza; omessa pronuncia sulla mancata concessione dei termini istruttori; omesso esame e omessa motivazione sulla richiesta di prove nuove e indispensabili. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; ha inoltre rilevato che, essendo la causa stata introdotta con ricorso e poi mutato il rito, le decadenze e preclusioni maturate nel rito prescelto inizialmente restavano ferme ex art. 4 d.lgs. 150/2011, sicché i convenuti avrebbero dovuto rispettare le regole del rito originario anche se lo ritenevano errato. Ha aggiunto che gli ulteriori motivi erano assorbiti o comunque inammissibili perché reiteravano la medesima questione, non dimostravano un concreto pregiudizio al diritto di difesa per la mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non censuravano adeguatamente la motivazione di appello; inoltre la richiesta di nuove prove risultava già esaminata dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la nullità della locazione verbale, ordinato il rilascio dell'immobile e condannato gli occupanti al pagamento dell'indennità di occupazione. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte generici o privi di specifica indicazione degli atti e delle parti della motivazione censurata, e comunque infondati perché le decadenze e preclusioni del rito originariamente scelto restano ferme anche dopo il mutamento di rito, sicché la tardiva costituzione dei convenuti aveva legittimamente comportato l'inammissibilità delle loro difese e istanze istruttorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con attribuzione al difensore antistatario, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito speciale per le controversie in materia locatizia, richiamato per introdurre la domanda della proprietaria.
richiamato con riferimento alla dedotta simulazione assoluta degli atti di acquisto dell'immobile.
la mancata concessione dei termini istruttori è censurabile solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
il ricorso è inammissibile se non indica specificamente il contenuto degli atti e la loro collocazione processuale, né la parte della motivazione impugnata.
le difese e le eccezioni devono essere svolte nel rispetto delle preclusioni del rito del lavoro, richiamato dalla disciplina processuale della causa.
la tardiva costituzione comporta le decadenze anche per le domande riconvenzionali e le istanze istruttorie.
art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
quando la controversia è proposta con rito diverso da quello previsto, il giudice dispone il mutamento del rito ma restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito seguito prima del mutamento.
regola la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
sono stati evocati i motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una controversia è introdotta con un rito erroneo ma consentito e il giudice dispone il mutamento di rito, le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito inizialmente scelto restano ferme; la parte convenuta deve quindi rispettare le regole processuali del rito introdotto, anche se ne contesta l'applicazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica in modo specifico gli atti processuali rilevanti, il loro contenuto e la loro collocazione nel fascicolo, nonché la parte della motivazione della sentenza impugnata effettivamente censurata.
- La censura relativa alla mancata concessione dei termini istruttori è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa; in mancanza di tale allegazione, il motivo difetta di interesse.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e valutato tutti i punti controversi dedotti nel motivo, anche se la parte li ripropone in forma diversa.
- Le eccezioni e le domande riconvenzionali soggette a preclusioni nel rito applicabile non possono essere validamente introdotte oltre i termini stabiliti, e la tardiva costituzione comporta l'inammissibilità delle difese non tempestive.
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