Cassazione Civile, Ordinanza n. 33708/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Amministrazione finanziaria gli aveva contestato un maggior reddito di fabbricati per canoni di locazione percepiti su un immobile di proprietà. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la sottoscrizione dell'avviso fosse invalida perché la delega al funzionario firmatario non sarebbe stata valida, in quanto la delega prodotta era intestata a soggetto diverso dal firmatario e, comunque, mancavano indicazioni sufficienti su atto specifico, durata e ragioni della delega. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per omessa o apparente motivazione, lamentando che la Corte tributaria di secondo grado si fosse limitata a richiamare apoditticamente la motivazione di primo grado, senza rispondere alle specifiche censure sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Prima del merito aveva anche chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della possibile introduzione di una nuova rottamazione, istanza ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto alla sottoscrizione dell'avviso, ha richiamato il principio secondo cui non è necessaria una delega nominativa, né l'indicazione del termine di validità o della motivazione della delega, potendo la delega di firma risultare anche da ordini di servizio e dalla qualifica del delegato; quanto alla motivazione della sentenza, ha escluso la ricorrenza di un vizio di motivazione rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la sentenza impugnata aveva comunque esplicitato l'iter argomentativo e la sufficienza motivazionale dell'avviso. La ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è valida anche quando la delega di firma non indichi nominativamente il delegato, il termine di validità o le ragioni della delega, potendo la delega risultare da ordini di servizio e dalla qualifica del funzionario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per lamentare nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente.
art. 3, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per contestare la motivazione della sentenza impugnata.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
Richiamato quale base del potere di condanna ex art. 96 in relazione alla definizione camerale conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la delega di firma non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, né la specificazione del termine di validità o delle ragioni della delega, potendo essere desunta dall'organizzazione interna dell'ufficio e da ordini di servizio idonei a consentire la verifica ex post del potere del firmatario.
- La censura in cassazione che introduca un profilo fattuale non esaminato dal giudice di merito è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di aver dedotto tale questione nei gradi precedenti, così da consentire il controllo ex actis.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla quando consenta di comprendere l'iter argomentativo del giudice e risulti comunque sufficiente a rendere intelligibile la decisione e a permettere l'esercizio del diritto di difesa.
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