Cassazione Civile, Ordinanza n. 21703/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi per l'anno 1996, della quale assumeva di essere venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. Deduceva l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento e della cartella stessa, oltre a decadenza e prescrizione della pretesa fiscale. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella ritenendo mancante la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. La Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, reputando valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 perché il contribuente risultava trasferito in luogo sconosciuto e quindi non sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi; quello accolto deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che mancasse prova dell'invio della raccomandata e che non fossero state adeguatamente documentate le ricerche anagrafiche e presso la residenza del destinatario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando la cartella impugnata. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per le alterne vicende processuali e ha condannato Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
disciplina la notificazione della cartella di pagamento, da coordinare con la disciplina speciale delle notifiche tributarie
art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973
si applica quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, previa verifica nel Comune del domicilio fiscale
si applica solo quando residenza e indirizzo del destinatario siano conosciuti ma la consegna non sia stata possibile per mancato rinvenimento presso l'indirizzo; in tal caso occorre la raccomandata informativa
consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito
consente la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e la compensazione delle spese dei gradi di merito
richiamato per l'attuale denominazione dell'agente della riscossione subentrato a Equitalia Sud S.p.A.
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari impositivi va effettuata secondo l'art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 solo quando il messo notificatore, dopo aver svolto le ricerche necessarie nel Comune del domicilio fiscale, accerti che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto; tale accertamento deve risultare con chiarezza dalla relata di notifica.
- Quando, invece, risultino conosciuti residenza e indirizzo del destinatario ma la consegna non sia andata a buon fine perché il destinatario o altro consegnatario non è stato rinvenuto, trova applicazione l'art. 140 c.p.c. con obbligo di raccomandata informativa.
- La validità della notifica eseguita secondo la disciplina dell'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 richiede che la relata dia conto, in modo intelligibile, delle ricerche compiute, almeno quanto alla verifica anagrafica nel Comune; in mancanza, la notificazione non può considerarsi validamente eseguita.
- Se la Corte di cassazione accerta che non sono necessari ulteriori approfondimenti fattuali, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo l'originaria impugnazione del contribuente.
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