Cassazione Penale, Ordinanza n. 21724/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano per fatti riconducibili alla detenzione di stupefacente e alla violazione della disciplina sull'immigrazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo di aver ammesso integralmente la propria responsabilità in relazione al possesso della sostanza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per la continuazione ex art. 81 c.p., contestando la determinazione dell'aumento per i reati satellite. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione del diniego delle attenuanti era ancorata a elementi ritenuti decisivi (caratteristiche del fatto, numero di dosi ricavabili, precedenti specifici) e perché la confessione non imponeva necessariamente il riconoscimento delle attenuanti se priva di effettiva collaborazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata secondo i criteri della continuazione con aumenti distinti e contenuti, nel rispetto dei limiti di legge e con motivazione sufficiente, anche alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato di stupefacenti per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma incriminatrice contestata per la violazione della disciplina sull'immigrazione
richiamato per la disciplina del reato continuato e per i limiti e la motivazione degli aumenti di pena per i reati satellite
richiamato come parametro del potere discrezionale nella commisurazione degli aumenti di pena
richiamato come criterio di commisurazione della pena, con riferimento a tipo di alterazione e motivi a delinquere
implicito nel regolamento delle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutte le deduzioni favorevoli dell'imputato.
- La confessione o l'ammissione di responsabilità non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando si risolva in una presa d'atto dell'evidenza probatoria o in una collaborazione processuale neutra o meramente utilitaristica.
- In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e determinare e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite; tuttavia, quando gli aumenti sono di entità esigua, la motivazione può essere meno analitica purché consenta di verificare il rispetto dei limiti legali e la proporzione complessiva della pena.
- Non integra vizio di motivazione la determinazione di aumenti di pena contenuti e distinti per ciascun reato satellite se non emerge un surrettizio cumulo materiale di pene e se il trattamento sanzionatorio risulta ancorato a criteri riconducibili all'art. 133 c.p.
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