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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese per detenzione e cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che l'affermazione di responsabilità per tre cessioni di hashish fosse fondata su conversazioni intercettate dal tenore incerto, prive di riscontri esterni e incompatibili con la diversa ricostruzione difensiva, secondo cui gli incontri sarebbero stati funzionali alla locazione di un immobile. Con il secondo motivo ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere d'ufficio la recidiva. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato o comunque non scrutinabile il primo motivo, osservando che la responsabilità non era stata desunta solo dalle intercettazioni, ma anche da ulteriori elementi: il contenuto delle conversazioni, l'organizzazione di tre incontri tra due soggetti, il rinvenimento della droga dopo il terzo incontro, la documentazione fotografica della consegna, il modus operandi ricostruito anche tramite gli spostamenti dell'auto monitorati con rilevamento satellitare, nonché l'inverosimiglianza della spiegazione difensiva. Quanto alla recidiva, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata devoluta al giudice di appello e quindi non poteva essere proposta in cassazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, basata su precedenti specifici e sulla commissione del fatto durante una misura domiciliare, ribadendo che il giudice può motivare valorizzando le sole ragioni decisive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per i fatti di cessione di sostanza stupefacente, confermata nei gradi di merito.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    La valutazione delle conversazioni intercettate deve essere compiuta con rigore e con riscontri ulteriori, escludendo letture alternative del fatto quando gli elementi complessivi della prova lo consentano.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello; il ricorso non può trasformarsi in una nuova sede di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la responsabilità per la cessione non richiede che la prova derivi esclusivamente dalle intercettazioni: è sufficiente un quadro indiziario complessivo che, dalle conversazioni e da riscontri esterni convergenti, consenta di ricostruire la conclusione dei traffici illeciti e la riferibilità della condotta all'imputato.
  • Le conversazioni intercettate, per essere valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità, devono essere lette unitamente agli altri elementi del compendio probatorio; il giudice deve escludere, con motivazione logica e coerente, le ipotesi alternative prospettate dalla difesa.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte censure su questioni che il giudice di appello non ha esaminato perché non devolute alla sua cognizione; ciò vale anche per la recidiva quando non sia stata oggetto di impugnazione specifica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi ritenuti preponderanti, come precedenti specifici o la commissione del fatto in costanza di altra misura restrittiva; non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli argomenti difensivi.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se congrua e non contraddittoria, poiché si tratta di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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