Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito si sarebbe basata solo sull'esito dell'accertamento tossicologico, senza un adeguato riscontro clinico-sintomatologico rilevato dall'operatore qualificato intervenuto. Ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguatamente valutati gli elementi favorevoli. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure erano costruite in fatto, miravano a riproporre questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito e, quanto al diniego delle attenuanti, erano aspecifiche; la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta logica e coerente, fondata sia sull'esito positivo del test biologico sia sulle ulteriori circostanze concrete della guida anomala e del comportamento dell'imputato al controllo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello aveva correttamente valorizzato non solo l'esito positivo degli accertamenti tossicologici, ma anche la condotta di guida anomala e il comportamento manifestato dall'imputato al momento del controllo, elementi ritenuti idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità ex art. 187 cod. strada. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, sorretto dal riferimento alla pessima biografia penale e alla gravità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 cod. strada
Fattispecie incriminatrice ritenuta integrata sulla base dell'accertamento tossicologico e di ulteriori indici sintomatici della guida in stato di alterazione.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come la biografia penale e la gravità della condotta, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
art. 606 c.p.p.
Le censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto o che ripropongono questioni di merito già esaminate sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'affermazione di responsabilità può fondarsi non soltanto sull'esito positivo dell'accertamento tecnico, ma anche su ulteriori elementi fattuali sintomatici, come la condotta di guida anomala e il comportamento del conducente al controllo.
- Il giudice di merito è chiamato a valutare la presenza di sintomi compatibili con lo stato di alterazione; in cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti, occorrendo dedurre un effettivo travisamento della prova o un vizio motivazionale decisivo.
- Il motivo di ricorso è aspecifico e inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali e gravità del fatto, senza dover prendere in considerazione in modo analitico ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Come è indicizzato
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