Cassazione Penale, Ordinanza n. 21710/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione a un fatto commesso il 14 settembre 2010. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza di appello e che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevarlo d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che, pur essendo in astratto ammissibile il ricorso che deduca l'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, nel caso concreto il motivo è manifestamente infondato perché, per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche commesso dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative richiamate, il termine di prescrizione è di 14 anni, elevabile al massimo a 17 anni e 6 mesi. Ne consegue che alla data della sentenza d'appello la prescrizione non era ancora maturata. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra l'ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; la Corte lo qualifica come reato per il quale rileva il più lungo termine prescrizionale conseguente all'innalzamento del massimo edittale.
Per il reato in esame, commesso dopo le modifiche normative richiamate, la prescrizione è pari a 14 anni.
Opera il limite massimo di aumento del termine prescrizionale, individuato dalla Corte in 17 anni e 6 mesi.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Costituisce il parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione che deduca l'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con mod. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
La modifica dell'art. 589, comma 2, c.p. ha innalzato il massimo edittale da cinque a sette anni, incidendo sul calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche con un solo motivo, l'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
- Per determinare la prescrizione occorre verificare il massimo edittale applicabile al fatto concreto, tenendo conto delle modifiche normative intervenute prima della commissione del reato.
- Per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche commesso dopo l'entrata in vigore delle modifiche richiamate, il termine di prescrizione è di 14 anni, con un massimo di 17 anni e 6 mesi.
- Se il termine prescrizionale non è ancora maturato alla data della decisione di merito, il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21707/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21712/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_penale · 12 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21713/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →