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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21709/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di più episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, rideterminando la pena. Con il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità per il capo 80, sostenendo che non si potesse valorizzare una sua ammissione riferita solo ai capi 81 e 82 e che la destinazione a terzi della sostanza non potesse desumersi dalla sola conversazione intercettata del 31 maggio 2019. Con il secondo motivo contestava la responsabilità per il capo 84, affermando che, nonostante le dichiarazioni della persona coinvolta nell'episodio, i giudici avrebbero immotivatamente tratto la prova della cessione dalla sola conversazione intercettata del 15 luglio 2019. In sostanza, entrambi i motivi miravano a rimettere in discussione la lettura del compendio probatorio e la valutazione degli indizi compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze riproponessero censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito e che, nella sostanza, sollecitassero una nuova valutazione delle prove e degli indizi, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il testo non riporta espressamente l'articolo, ma i fatti contestati riguardano detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte valuta la prova della destinazione a terzi e della cessione in relazione a tali condotte.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, se la motivazione impugnata è immune da manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo logico e coerente degli elementi valorizzati.
  • La prova della destinazione a cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta dal giudice di merito da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati globalmente e non atomisticamente.
  • Quando la ricostruzione dei giudici di merito si fonda su plurimi riscontri convergenti, le deduzioni difensive che isolano singoli elementi o propongono letture alternative non sono idonee a scalfire la motivazione se questa risulta complessivamente razionale.
  • Il giudizio sulla natura personale o non personale della detenzione di stupefacente è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, è insindacabile in cassazione.
  • La mera riproposizione di censure già disattese nei gradi di merito, senza individuare una specifica frattura logica della motivazione impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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