Cassazione Penale, Ordinanza n. 21711/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Nel ricorso ha contestato, in sostanza, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche; dal testo emerge anche il richiamo alla compatibilità tra tale causa di non punibilità e la sospensione condizionale della pena, che la ricorrente assumeva dovesse rilevare a suo favore. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i rilievi, valorizzando la motivazione di merito incentrata sulle modalità della condotta, sulla condotta successiva al fatto e sull'irreperibilità dell'imputata, nonché sull'assenza di elementi positivi e di resipiscenza ai fini delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il diniego della particolare tenuità del fatto fosse adeguatamente motivato sulla base di elementi decisivi della concreta offensività e che, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, non fosse censurabile in cassazione in assenza di manifesta illogicità o arbitrarietà. Ha inoltre ribadito che il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena e che il diniego delle attenuanti generiche era parimenti sorretto da motivazione sufficiente. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, comma 7, cod. strada
Norma incriminatrice per il reato oggetto di contestazione; la decisione non ne approfondisce il contenuto, ma conferma la condanna per la fattispecie contestata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando gli elementi concreti dell'offesa e della condotta, senza necessità di esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
La tenuità dell'offesa va apprezzata considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti.
La sospensione condizionale della pena si fonda sulla pena concretamente irrogata e sulla prognosi favorevole di non recidiva, e non presuppone che il fatto sia tenue o lieve.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito fondi la decisione su elementi concreti e rilevanti dell'offesa, della condotta e della personalità, senza dover confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la motivazione è sufficiente se richiama gli elementi decisivi della valutazione ex art. 133 c.p., ossia modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno.
- La valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione salvo motivazione mancante, manifestamente illogica o arbitraria.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, poiché i due istituti rispondono a presupposti diversi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, come l'assenza di condotte riparatorie, la mancanza di resipiscenza e la negativa biografia penale, senza dover esaminare ogni elemento allegato dalla difesa.
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