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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19254/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una docente assunta a termine e in servizio presso il liceo artistico Freudenberg di Zurigo nel periodo 12.9.2013-15.7.2016 aveva chiesto la disapplicazione dell'art. 106 del c.c.n.l. scuola 2006-2009 e l'accertamento del diritto a percepire integralmente l'assegno di sede previsto per il personale scolastico all'estero dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo giustificata la differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo la violazione degli artt. 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 106 c.c.n.l. scuola 2006-2009 e dell'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la disciplina del trattamento economico del personale all'estero non consente discriminazioni tra supplenti e personale di ruolo; con il secondo la violazione della direttiva 99/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, assumendo che non esistano ragioni obiettive idonee a giustificare un trattamento economico deteriore per i docenti a termine, essendo irrilevanti modalità di reclutamento, durata del rapporto e mancato inserimento nei ruoli dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse attenuta ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dal diritto unionale sul divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 651 d.lgs. n. 297 del 1994

    Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina del trattamento economico del personale scolastico all'estero, ritenuta applicabile senza discriminazioni tra tempo determinato e indeterminato.

  • art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994

    La Corte lo considera, insieme alla normativa di settore, fonte dell'assegno di sede e degli altri benefici per il personale scolastico all'estero; tali emolumenti spettano nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti a termine.

  • art. 106 c.c.n.l. Comparto scuola 2006-2009

    La sentenza impugnata aveva applicato questa previsione contrattuale per escludere o ridurre il trattamento economico del personale a termine; la Cassazione la ritiene incompatibile con il divieto di discriminazione, nei limiti in cui comporti un trattamento deteriore ingiustificato.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    Invocato a sostegno dell'applicazione del trattamento economico del pubblico impiego contrattualizzato senza ingiustificate differenziazioni tra categorie di personale.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata quale fonte del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    Interpretata nel senso che impedisce trattamenti economici preferenziali per i lavoratori a tempo indeterminato in assenza di ragioni oggettive; la Corte esclude che nel caso concreto vi fossero ragioni idonee a giustificare la diversità di trattamento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato dalla Corte per richiamare per relationem la motivazione delle precedenti decisioni conformi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e unionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di personale scolastico impiegato all'estero, gli emolumenti aggiuntivi previsti per il servizio fuori sede, quando correlati al solo svolgimento della prestazione e al disagio del trasferimento, devono essere riconosciuti anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, se non emergono ragioni oggettive di differenziazione.
  • La qualifica di docente non di ruolo, il mancato superamento di un concorso o la temporaneità del rapporto non costituiscono, di per sé, ragioni oggettive sufficienti a giustificare un trattamento economico deteriore rispetto al personale a tempo indeterminato.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta discriminazioni retributive tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato quando le mansioni e la prestazione richieste sono sostanzialmente comparabili e non siano dimostrate concrete esigenze giustificative.
  • Se la decisione di merito si discosta da principi di diritto già consolidati in tema di parità di trattamento tra lavoratori a termine e stabili, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la domanda alla luce di tali criteri.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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