Cassazione Civile, Ordinanza n. 19262/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio di primo grado definito con ordinanza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato estinto il processo per mancata riassunzione nei termini dopo un evento interruttivo; la Corte d'appello di Firenze ha poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la parte interessata avesse conoscenza dell'evento interruttivo almeno dal 26 maggio 2017, con conseguente inutile decorso del termine trimestrale per riassumere, e comunque che l'impugnazione fosse tardiva rispetto al termine semestrale ex art. 327 c.p.c., senza applicazione della sospensione feriale. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo molto ampio e cumulativo, denunciando in modo promiscuo violazioni di numerose norme processuali, sostanziali e costituzionali, oltre a vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c.; ha contestato, tra l'altro, la statuizione sulla non nullità per mancanza della data di pubblicazione della sentenza, la ritenuta tempestività delle comunicazioni di cancelleria e il mancato riconoscimento della sospensione feriale dei termini. Le controricorrenti hanno resistito; le altre intimate non si sono difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, cumulative e non riconducibili con precisione alle singole ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; ha inoltre osservato che il giudizio di legittimità non consente una rivisitazione del fatto, né può essere integrato da nuove argomentazioni contenute nella memoria. È stata quindi confermata la decisione impugnata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore delle due controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 308 c.p.c.
reclamo proposto avverso l'ordinanza dichiarata poi inammissibile
richiamato solo per evidenziare che il precedente reclamo era stato ritenuto inammissibile perché il provvedimento aveva natura di sentenza
artt. 44 e 45 c.p.c.
richiamati per escludere che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi da essi disciplinate
art. 327 c.p.c.
richiamato come termine lungo per l'appello, ritenuto decorso
art. 429 c.p.c.
richiamato per escludere la sospensione feriale dei termini nella controversia
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
art. 378 c.p.c.
richiamato per affermare che la memoria non può integrare i motivi di ricorso
art. 360 c.p.c.
indicato come sede tassativa dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso deve essere specifico e ricondotto alle ipotesi previste
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce il perimetro ristretto del vizio motivazionale nella formulazione vigente, non più esteso alla mera carenza di motivazione
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nelle censure, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento
art. 156 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nelle censure, senza specifica applicazione nella decisione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, tassativi e chiaramente sussumibili in una delle censure previste dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la critica generica o promiscua che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può introdurre nuovi motivi o integrare quelli originariamente proposti, ma serve solo a illustrare e chiarire le censure già compiutamente enunciate nel ricorso.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ha oggi un ambito ristretto: non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o carente, occorrendo un effettivo omesso esame nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle risultanze processuali; le censure che mirano a una nuova lettura del merito sono inammissibili.
- Le questioni relative ad atti stragiudiziali o a vizi privi di specificità e autosufficienza non sono idonee, di per sé, a fondare l'annullamento della decisione impugnata in cassazione.
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