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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19262/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite trae origine da un giudizio di primo grado definito con ordinanza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato estinto il processo per mancata riassunzione nei termini dopo un evento interruttivo; la Corte d'appello di Firenze ha poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la parte interessata avesse conoscenza dell'evento interruttivo almeno dal 26 maggio 2017, con conseguente inutile decorso del termine trimestrale per riassumere, e comunque che l'impugnazione fosse tardiva rispetto al termine semestrale ex art. 327 c.p.c., senza applicazione della sospensione feriale. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo molto ampio e cumulativo, denunciando in modo promiscuo violazioni di numerose norme processuali, sostanziali e costituzionali, oltre a vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c.; ha contestato, tra l'altro, la statuizione sulla non nullità per mancanza della data di pubblicazione della sentenza, la ritenuta tempestività delle comunicazioni di cancelleria e il mancato riconoscimento della sospensione feriale dei termini. Le controricorrenti hanno resistito; le altre intimate non si sono difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, cumulative e non riconducibili con precisione alle singole ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; ha inoltre osservato che il giudizio di legittimità non consente una rivisitazione del fatto, né può essere integrato da nuove argomentazioni contenute nella memoria. È stata quindi confermata la decisione impugnata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore delle due controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 308 c.p.c.

    reclamo proposto avverso l'ordinanza dichiarata poi inammissibile

    richiamato solo per evidenziare che il precedente reclamo era stato ritenuto inammissibile perché il provvedimento aveva natura di sentenza

  • artt. 44 e 45 c.p.c.

    richiamati per escludere che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi da essi disciplinate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine lungo per l'appello, ritenuto decorso

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato per escludere la sospensione feriale dei termini nella controversia

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per affermare che la memoria non può integrare i motivi di ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come sede tassativa dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso deve essere specifico e ricondotto alle ipotesi previste

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce il perimetro ristretto del vizio motivazionale nella formulazione vigente, non più esteso alla mera carenza di motivazione

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nelle censure, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nelle censure, senza specifica applicazione nella decisione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, tassativi e chiaramente sussumibili in una delle censure previste dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la critica generica o promiscua che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali.
  • La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può introdurre nuovi motivi o integrare quelli originariamente proposti, ma serve solo a illustrare e chiarire le censure già compiutamente enunciate nel ricorso.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ha oggi un ambito ristretto: non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o carente, occorrendo un effettivo omesso esame nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle risultanze processuali; le censure che mirano a una nuova lettura del merito sono inammissibili.
  • Le questioni relative ad atti stragiudiziali o a vizi privi di specificità e autosufficienza non sono idonee, di per sé, a fondare l'annullamento della decisione impugnata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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