Cassazione Civile, Ordinanza n. 19259/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti ATA inquadrati nell'area B, hanno chiesto il riconoscimento giuridico ed economico dello svolgimento di fatto delle funzioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in specifici periodi e presso determinati istituti scolastici. Hanno inoltre contestato la decurtazione o l'assorbimento della cosiddetta posizione economica ATA nell'indennità dovuta per l'incarico svolto in sostituzione del DSGA. In appello era stata comunque confermata la prescrizione dei crediti anteriori al 19.12.2014. In cassazione hanno dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina contrattuale di settore e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001: con il primo motivo sostenevano che la posizione economica fosse un emolumento autonomo, sempre dovuto e distinto dall'indennità per mansioni superiori; con il secondo lamentavano che la Corte d'appello non avesse distinto tra diritto all'indennità per mansioni superiori e diritto alla posizione economica, ritenendo erroneamente un unico emolumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché la disciplina applicabile, alla luce dell'art. 1, commi 44 e 45, della l. 228/2012 e dell'interpretazione già resa dalla giurisprudenza di legittimità, impone di calcolare l'indennità per mansioni superiori considerando l'intero trattamento in godimento dall'assistente amministrativo incaricato, comprensivo anche della posizione economica acquisita; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto che, applicando tale criterio, non vi era alcuna differenza retributiva dovuta ai lavoratori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano mostrato di aver riproposto in appello la domanda ex art. 52 d.lgs. 165/2001, risultando comunque assorbente il medesimo accertamento fattuale sull'assenza di differenziale retributivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale con cui è stata dedotta la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008
È stata invocata dai ricorrenti per sostenere l'autonomia della posizione economica rispetto all'indennità per mansioni superiori, ma la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina contrattuale nel senso prospettato.
art. 62 del c.c.n.l. Scuola del 29.11.2007
Richiamato dai ricorrenti come fonte della disciplina contrattuale del trattamento economico, ma superato dalla normativa successiva.
art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte richiama la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego e sottolinea che, per effetto della normativa speciale sopravvenuta, la liquidazione del compenso va determinata in base alla differenza tra il trattamento del DSGA a livello iniziale e quello complessivamente in godimento dell'assistente incaricato.
art. 2 e art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001
Sono richiamati come espressione del principio di riserva alla contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, principio derogato dalla disciplina speciale.
art. 1, commi 44 e 45, della l. n. 228 del 2012
La Corte li qualifica come disciplina speciale applicabile al compenso per l'incarico di svolgimento di mansioni superiori di DSGA; il compenso va determinato con riferimento alla differenza tra il trattamento del DSGA e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 24
È richiamata dalla norma speciale per il conferimento dell'incarico e per la copertura dei posti vacanti o disponibili di DSGA.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi fa riferimento per richiamarsi alle motivazioni già espresse nella precedente sentenza di legittimità sul medesimo tema.
art. 414 c.p.c.
Indica il rito con cui è stata introdotta la domanda di primo grado in materia di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, per la liquidazione dell'indennità dovuta a chi svolge mansioni superiori di DSGA, occorre applicare la disciplina speciale sopravvenuta, che impone di confrontare il trattamento del DSGA con il trattamento complessivamente in godimento dell'assistente incaricato, comprensivo della posizione economica maturata.
- La posizione economica acquisita dal dipendente non costituisce un emolumento automaticamente aggiuntivo e autonomo rispetto all'indennità per mansioni superiori, ma entra nel calcolo del differenziale retributivo dovuto per l'incarico.
- Quando l'accertamento di merito stabilisce che, secondo il criterio legale applicabile, non esiste alcun differenziale retributivo, non può essere ottenuto in cassazione un nuovo apprezzamento dei fatti.
- Il motivo di ricorso che presupponga una disciplina contrattuale superata dalla normativa speciale è inammissibile o infondato se non confronta correttamente la regolazione sopravvenuta e l'accertamento di merito.
- La censura relativa a una domanda asseritamente non esaminata in appello è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averla ritualmente riproposta in secondo grado, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
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