Cassazione Civile, Ordinanza n. 19257/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore impiegato dal 9 gennaio 1997 nell’ambito di un progetto di lavori socialmente utili presso un comune ha agito per ottenere: l’accertamento di un rapporto di lavoro di fatto, asseritamente instaurato in violazione della disciplina sugli LSU; la corresponsione delle differenze tra il sussidio percepito e il trattamento economico dei dipendenti comunali asseritamente adibiti alle medesime mansioni, oltre al trattamento di fine rapporto; il versamento dei contributi previdenziali omessi o, in subordine, la costituzione di rendita vitalizia presso l’INPS. La corte territoriale aveva respinto tutto, ritenendo non provato lo sviamento dal progetto originario, la mancata allegazione dei progetti e delle proroghe e la novità in appello della domanda risarcitoria fondata sull’abusiva reiterazione oltre il termine massimo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sugli LSU e dell’art. 2126 c.c., sostenendo che: 1) la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il superamento del limite massimo di durata della prestazione e la rilevanza delle proroghe continuative per oltre diciassette anni; 2) sarebbe errata la lettura dell’art. 2126 c.c., perché avrebbe richiesto una diversità effettiva di mansioni rispetto al progetto, mentre sarebbe sufficiente lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente e l’adibizione a servizi istituzionali. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi non si confrontavano con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: la domanda era stata respinta principalmente perché nuova, per difetto di allegazione e prova dei progetti e delle proroghe, e perché l’interrogatorio formale aveva confermato la conformità delle attività svolte al progetto LSU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo censurava un tema non affrontato come decisivo dalla sentenza di appello, la quale aveva rigettato la domanda sul rilievo preliminare della novità della questione relativa al superamento del termine; inoltre il motivo non si confrontava con tale rationem decidendi e chiedeva una rivalutazione del merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ignorava la principale ragione di rigetto: l’assenza di allegazione e prova dei progetti e delle proroghe, indispensabili per verificare la denunciata difformità rispetto al progetto LSU; inoltre la sentenza di merito aveva valorizzato l’ammissione del lavoratore circa la conformità delle attività svolte al progetto approvato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese nei confronti del Comune di Labro e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto per le altre parti intimate non costituite.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
la tutela invocata può operare solo se la prestazione resa dal lavoratore socialmente utile presenti una radicale difformità rispetto al progetto; in mancanza di tale difformità, il rapporto speciale LSU non si riconduce al lavoro subordinato
art. 414 c.p.c.
il ricorso introduttivo deve contenere allegazioni specifiche; la generica deduzione di mansioni diverse non basta a fondare la domanda
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per evidenziare che il motivo non era articolato come censura di nullità della sentenza e non attaccava efficacemente la ratio della novità della questione
art. 366 c.p.c.
richiamato in relazione all’esigenza di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama e condivide gli orientamenti consolidati di legittimità sul rapporto LSU
art. 2697 c.c.
l’onere di allegare e provare i progetti LSU e le relative proroghe incombeva sul lavoratore che chiedeva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti del rigetto/inammissibilità, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore
d.l. n. 366 del 1987, conv. con modif. con la l. n. 452 del 1987
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
d.m. 18 maggio 1988
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
art. 14 del d.l. n. 299 del 1994, conv. con l. n. 451 del 1994
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
d.l. n. 510 del 1996, conv. con l. n. 608 del 1996
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
d.lgs. n. 468 del 1997
richiamato dalla Corte quale disciplina che configura l’utilizzazione in LSU come rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa, non automaticamente come lavoro subordinato
l. n. 196 del 1997
richiamata dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
d.lgs. n. 81 del 2000
richiamato dalla Corte quale disciplina che ha riprodotto il modello del rapporto speciale LSU
l. n. 448 del 2001
richiamata dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
l. n. 144 del 1999
richiamata dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
l. n. 388 del 2000
richiamata dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
d.lgs. n. 150 del 2015
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina degli LSU
Massime di principio
- L’occupazione in lavori socialmente utili non integra di per sé un rapporto di lavoro subordinato, perché il legislatore configura un rapporto speciale con finalità assistenziale e formativa; la conversione in rapporto di lavoro può essere presa in considerazione solo se la prestazione sia radicalmente difforme dal progetto.
- Per ottenere l’applicazione dell’art. 2126 c.c. nei rapporti LSU non basta allegare in modo generico lo svolgimento di mansioni diverse o lo stabile inserimento nell’ente: occorre allegare e provare i progetti, le proroghe e le concrete modalità di difformità rispetto al programma originario.
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una questione astratta diversa da quella effettivamente posta a base della decisione di merito.
- Le questioni nuove introdotte solo in appello non possono essere esaminate, e la censura che le sviluppi in sede di legittimità senza misurarsi con la declaratoria di novità è inammissibile.
- La ripartizione dell’onere probatorio impone al lavoratore che invoca la tutela ex art. 2126 c.c. di dimostrare i presupposti fattuali della difformità dal progetto LSU, poiché senza tali elementi non è possibile verificare se il rapporto sia rimasto nel perimetro del programma o sia degenerato in un rapporto di fatto diverso.
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