Cassazione Civile, Ordinanza n. 19255/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, per un lunghissimo arco temporale, di contratti di lavoro a termine stipulati dal lavoratore con amministrazioni regionali siciliane. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando illegittimi i contratti per abusiva reiterazione e riconoscendo il risarcimento del danno, senza conversione. La Corte d’appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo la domanda tardiva per decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, applicando il termine decadenziale sia ai contratti del periodo 2001-2010 sia ai successivi, e considerando tardiva anche l’impugnazione dell’ultimo contratto cessato il 31/12/2014. In Cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 32 l. n. 183/2010, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la decadenza non si applicasse alla domanda di mero accertamento del superamento del limite complessivo di 36 mesi ex art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, ma solo alle azioni di nullità del termine; ha quindi sostenuto che la domanda di indennità risarcitoria potesse essere proposta nel termine ordinario di prescrizione. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese processuali, ritenendola eccessiva e non commisurata alla difficoltà della causa e alla situazione economica del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. a), l. n. 183/2010 si applica anche all’azione con cui si deduce l’abusiva reiterazione di contratti a termine e il superamento del limite complessivo di 36 mesi; in caso di successione di contratti, è sufficiente l’impugnazione tempestiva dell’ultimo contratto, poiché la sequenza precedente rileva come dato fattuale ai fini dell’abusivo ricorso al termine. Nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con statuizione non specificamente censurata, che anche l’ultimo contratto del 31/12/2014 non era stato tempestivamente impugnato; pertanto la declaratoria di inammissibilità/decadenza della domanda restava ferma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava la violazione dei minimi o massimi tariffari e non indicava analiticamente le voci di compenso asseritamente liquidate in modo errato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La decadenza si applica non solo all’azione di nullità del termine apposto al contratto, ma anche all’azione per far valere l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il superamento del limite dei 36 mesi; il termine decorre dall’ultimo contratto impugnato e la ratio è assicurare certezza alle situazioni giuridiche.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
La disposizione è richiamata per sostenere il limite complessivo di durata dei 36 mesi, ma la Corte afferma che anche tale fattispecie resta soggetta alla decadenza di cui all’art. 32 l. n. 183/2010.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo, prospettato come violazione di legge.
È il parametro del secondo motivo, che censura la pronuncia sulle spese.
È richiamato nel primo motivo, ma la censura è respinta nel merito.
È richiamato nel primo motivo a sostegno dell’interpretazione restrittiva della decadenza.
È evocato dalla Corte d’appello per la decorrenza dell’impugnazione stragiudiziale/notifica, richiamata nella ricostruzione del giudice di merito.
La Corte precisa che la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta e integrata, pur restando fermo il dispositivo conforme a diritto.
La Corte richiama precedenti motivazioni e vi fa rinvio per relationem.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
Serve a confermare che la durata massima di 36 mesi, comprensiva di proroghe, evidenzia la coerenza dell’applicazione della decadenza anche al superamento del limite complessivo tramite pluralità di contratti.
artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001
Il richiamo contenuto nell’art. 32 individua l’oggetto dell’azione di nullità del termine e della proroga, non una limitazione del regime decadenziale alle sole violazioni di tali articoli.
La Corte osserva che la decadenza si applica anche alle azioni che denunciano violazioni di norme non espressamente richiamate dall’art. 32.
È la disciplina di riferimento cui l’art. 32 l. n. 183/2010 estende il regime decadenziale per l’impugnazione del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza prevista per l’impugnazione del termine nei contratti a tempo determinato si applica anche quando il lavoratore non contesti solo la nullità del singolo termine, ma deduca l’abusiva reiterazione di più contratti e il superamento del limite complessivo di durata.
- Quando il superamento del limite legale deriva da una sequenza di contratti a termine, il termine decadenziale decorre dall’ultimo contratto della serie, poiché i contratti precedenti assumono rilievo come dati fattuali che integrano l’abuso denunciato.
- Il rinvio dell’art. 32 l. n. 183/2010 agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001 individua l’oggetto dell’impugnazione, non esclude l’applicazione della decadenza alle violazioni di altre disposizioni che incidono sulla legittimità del termine.
- La pretesa risarcitoria conseguente all’abusiva reiterazione dei contratti a termine è soggetta a un autonomo termine di prescrizione, ma resta distinto e non sostitutivo del termine decadenziale per far valere la illegittimità della sequenza contrattuale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non denuncia specificamente la violazione dei minimi o massimi tariffari e non indica analiticamente le voci e gli importi asseritamente errati.
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