Cassazione Civile, Ordinanza n. 19256/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una lavoratrice che aveva prestato attività con una lunga serie di contratti a tempo determinato stipulati, secondo quanto riportato, dal 1986 al 2014 con amministrazioni regionali siciliane. Il tribunale aveva ritenuto illegittima la reiterazione abusiva dei contratti e aveva riconosciuto un risarcimento, escludendo la conversione del rapporto. La corte d'appello, invece, ha rigettato integralmente la domanda ritenendo che i contratti stipulati tra il 2001 e il 2010 dovessero essere impugnati entro 60 giorni dal 1° gennaio 2012 e che i successivi contratti dovessero essere impugnati entro 60 o 120 giorni, applicando la decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010 anche all'ipotesi di abusiva reiterazione e ritenendo tardiva anche l'impugnazione dell'ultimo contratto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 l. 183/2010, dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la decadenza non si applicasse perché non si trattava di azione di nullità del termine apposto al singolo contratto, ma di azione di accertamento del superamento del limite complessivo dei 36 mesi ex art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, azione che avrebbe potuto essere proposta nel termine di prescrizione ordinario; 2) vizio sulla pronuncia sulle spese, ritenute eccessive rispetto alla difficoltà della causa e alle condizioni economiche della lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. a), l. 183/2010 si applica anche all'azione con cui il lavoratore deduce l'abusiva reiterazione di contratti a termine e il superamento del limite dei 36 mesi, poiché la ratio è assicurare certezza alle situazioni giuridiche; quando il superamento del limite deriva da una sequenza di più contratti, è sufficiente la tempestiva impugnazione dell'ultimo contratto, dal quale decorre il termine di decadenza. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva comunque accertato in fatto che neppure l'ultimo contratto era stato tempestivamente impugnato, e tale accertamento non è stato specificamente censurato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava la violazione dei minimi o massimi tariffari, ma si limitava a contestare in termini generici l'ammontare delle spese. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata perché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 32 l. n. 183/2010
La decadenza per l'impugnazione del contratto a termine si applica anche all'azione di accertamento dell'abusiva reiterazione e del superamento del limite dei 36 mesi; il termine decorre dall'ultimo contratto della sequenza.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
È richiamato come disciplina del superamento del limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine, ma la Corte afferma che la relativa azione resta soggetta alla decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010.
art. 116 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 12 disp. prel. c.c.
È invocato dalla ricorrente per un'interpretazione restrittiva della decadenza, ma la Corte privilegia un'interpretazione teleologica e sistematica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del primo motivo di ricorso, che viene rigettato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale del secondo motivo, dichiarato inammissibile.
art. 1335 c.c.
Richiamato dalla corte d'appello per l'efficacia della comunicazione/impugnazione stragiudiziale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti motivazioni già rese in altre decisioni e vi rinvia.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta da correggere/precisare, ma il dispositivo è conforme a diritto.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
È richiamato per ribadire il limite di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo delle proroghe.
artt. 1, 2, 4 d.lgs. n. 368/2001
Il richiamo contenuto nell'art. 32 riguarda l'oggetto dell'azione di nullità del termine o della proroga, non una limitazione dell'ambito della decadenza ai soli vizi di tali disposizioni.
art. 3 d.lgs. n. 368/2001
La Corte afferma che anche la violazione di norme non espressamente richiamate può essere soggetta alla medesima decadenza.
art. 6 l. n. 604/1966
È il modello cui l'art. 32 l. 183/2010 estende il regime decadenziale per le impugnazioni in materia di termine apposto al contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1 d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142
Richiamato per il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato per l'amministrazione regionale siciliana.
Massime di principio
- La decadenza prevista per l'impugnazione del termine nel contratto a tempo determinato opera anche quando il lavoratore lamenti l'abusiva reiterazione di più contratti e il superamento del limite complessivo di durata: la sequenza contrattuale rileva come fatto storico che integra la domanda, ma il termine decorre dall'ultimo contratto stipulato tra le parti.
- Il richiamo normativo ai contratti a termine contenuto nell'art. 32 l. 183/2010 va inteso come riferimento alla tipologia dell'atto impugnato e non come limitazione ai soli vizi delle norme espressamente menzionate: la decadenza vale anche per violazioni di discipline diverse ma funzionalmente collegate alla legittimità del termine.
- In materia di contratti a termine, la ratio della decadenza è assicurare certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche, sicché non è coerente escluderne l'applicazione nelle ipotesi di superamento dei 36 mesi realizzato mediante successione di contratti.
- Il risarcimento del danno connesso all'abusiva reiterazione resta soggetto a prescrizione ordinaria, ma il dies a quo va individuato nell'ultimo contratto della serie; i contratti più risalenti possono incidere sulla quantificazione del danno pur se stipulati oltre dieci anni prima della domanda.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non allega specificamente la violazione dei minimi o massimi tariffari e non indica analiticamente le voci e gli importi erroneamente liquidati.
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