Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19263/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo determinato reiterato per circa dieci anni con un ente poi sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il lavoratore aveva introdotto un giudizio dinanzi al tribunale chiedendo, in sostanza, la reintegrazione/conversione del rapporto, il risarcimento del danno e il pagamento del TFR; il primo giudice aveva accolto solo in parte la domanda, condannando l’ente al risarcimento del danno. In appello, l’ente ha sostenuto che, intervenuta la liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio, la domanda dovesse essere dichiarata improponibile o improseguibile davanti al giudice del lavoro, trattandosi di pretese di natura pecuniaria da far valere mediante insinuazione al passivo. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza d’appello con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denunciando violazione degli artt. 208 e 209 l.fall., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la domanda: secondo il ricorrente, egli aveva chiesto la reintegra e non la conversione del rapporto, sicché la causa avrebbe dovuto restare devoluta al giudice del lavoro, trattandosi di azione volta a tutelare lo status del lavoratore e non di mero credito concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che il rapporto di lavoro si era già stabilizzato prima della proposizione del ricorso e che la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto dal lavoratore, si era limitata a pronunciare una condanna al pagamento del risarcimento del danno, senza statuire sul rapporto di lavoro o sullo status del dipendente. In assenza di una controversia relativa alla posizione soggettiva del lavoratore, la domanda doveva essere attratta alla cognizione del giudice fallimentare, con conseguente improponibilità/improseguibilità dell’azione di condanna pecuniaria fuori dalla procedura concorsuale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge in sede di legittimità

  • artt. 208 e 209 R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)

    richiamati per il riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale nelle controversie riguardanti rapporti di lavoro di soggetti in liquidazione coatta amministrativa

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    fonte del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale, il discrimine non è dato dalla mera provenienza della pretesa da un rapporto di lavoro, ma dalla natura della domanda: restano devolute al giudice del lavoro le controversie che investono lo status del lavoratore e l’assetto del rapporto, mentre le domande di mero credito, anche se risarcitorie o indennitarie, devono essere fatte valere nel concorso.
  • Quando il rapporto di lavoro sia già stabilizzato o comunque non sia più in contestazione la sua esistenza, qualificazione o cessazione, la domanda avente ad oggetto solo una condanna pecuniaria ha natura concorsuale e va proposta mediante insinuazione al passivo.
  • La qualificazione della domanda è attività rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità e non mediante una diversa lettura del petitum sostanziale se la motivazione della sentenza impugnata individua chiaramente l’oggetto effettivo della pretesa.
  • In presenza di procedura concorsuale, le azioni di accertamento o costitutive possono essere introdotte al di fuori della verifica del passivo solo se esiste un interesse specifico e non altrimenti tutelabile alla definizione dello status o dell’assetto del rapporto; in mancanza, prevale l’esigenza di parità tra i creditori e la cognizione spetta al giudice concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoLiquidazione giudizialeAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.