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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17783/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società cooperativa, destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016 fondato su metodo analitico-induttivo e preceduto da invito a comparire e richiesta di documentazione, ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato gli esiti sfavorevoli dei gradi di merito. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse richiamato un diverso comma rispetto a quello effettivamente applicato dall’Ufficio e lamentando anche l’omessa pronuncia su eccezioni formulate in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita totale omissione di pronuncia su doglianze rivolte alla sentenza di primo grado, comprese quelle relative alle spese. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 7 l. 212/2000, contestando la nullità dell’avviso per mancata allegazione dell’atto presupposto e per insufficiente indicazione della pretesa tributaria, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha osservato, quanto alle asserite omissioni di pronuncia, che la censura non era adeguatamente autosufficiente quanto al richiamo agli atti di merito e che, comunque, non vi è vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito, per la sua costruzione logico-giuridica, è incompatibile con la tesi della parte e ne implica il rigetto. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era coerente nel qualificare l’accertamento come analitico-induttivo e nel richiamare i documenti valutati, sicché il primo motivo non poteva essere accolto. Sul secondo motivo ha aggiunto che la regolazione delle spese in favore dell’Agenzia era corretta, poiché l’Amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari ha diritto ai compensi tabellari ridotti del 20%. Sul terzo motivo ha richiamato il principio della legittimità della motivazione per relationem dell’avviso al PVC, quando il verbale sia noto al contribuente perché redatto in contraddittorio e rilasciato in chiusura della verifica. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    La Corte considera corretta la qualificazione dell’accertamento come analitico-induttivo e ritiene infondata la censura che prospettava un contrasto tra la motivazione della CTR e il metodo accertativo utilizzato dall’Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la statuizione adottata dal giudice di merito è logicamente incompatibile con la doglianza non espressamente esaminata, implicandone il rigetto.

  • art. 7 l. 212/2000

    La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento al PVC è legittima quando il verbale è noto al contribuente e la ripresa fiscale non compromette il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione impugnata contiene una statuizione incompatibile con la domanda o l’eccezione della parte, perché in tal caso il rigetto deve ritenersi implicito.
  • L’avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio al PVC, senza necessità di autonoma e analitica ripetizione degli elementi già noti al contribuente, purché il verbale sia stato formato in contraddittorio o comunque sia conoscibile dal destinatario.
  • Quando il giudice di merito ritenga corretto l’accertamento analitico-induttivo, è infondata la censura che contesti la pretesa solo per un supposto errore nel richiamo normativo, se dalla motivazione complessiva risulta chiaro il metodo effettivamente applicato.
  • Le spese del giudizio possono essere liquidate in favore dell’Amministrazione finanziaria vittoriosa anche quando essa si difenda tramite propri funzionari, secondo i compensi tabellari ridotti previsti dalla disciplina richiamata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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