Cassazione Civile, Ordinanza n. 25766/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la debenza di somme da parte dell'azienda sanitaria verso la cessionaria, ritenendo non efficace/opponibile la cessione per mancata accettazione espressa della Regione prevista dalla clausola contrattuale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito di una casa di cura per il pagamento di prestazioni di ricovero rese negli anni 2003-2007 a favore di assistiti. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che la cessione non le fosse opponibile perché mancava l'accettazione della debitrice ceduta richiesta dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e richiamata dall'art. 13 del contratto di regolazione dei rapporti tra Regione, ASL e struttura privata. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, revocò il decreto e condannò la ASL al pagamento di una somma minore. In appello, però, la Corte territoriale riformò la decisione e dichiarò che nulla era dovuto dalla ASL, ritenendo che la cessione non fosse efficace/opponibile in difetto della specifica accettazione della Regione prevista dalla clausola contrattuale. La cessionaria ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione della disciplina sulla cessione dei crediti verso la PA, sostenendo che dovesse applicarsi la normativa speciale sulla cessione dei crediti d'impresa verso la pubblica amministrazione e che, quindi, fosse sufficiente la notifica con eventuale rifiuto nei termini; con il secondo dedusse nullità/invalidità della clausola contrattuale che subordinava l'efficacia della cessione all'accettazione regionale, invocandone la vessatorietà, la natura di condizione meramente potestativa e l'abuso di posizione dominante della PA. La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente valorizzato la fonte pattizia che subordinava l'opponibilità della cessione all'accettazione espressa della Regione, clausola vincolante anche per la cessionaria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non specificava adeguatamente i presupposti fattuali delle nullità invocate e non illustrava in modo specifico la dedotta applicabilità della disciplina bancaria/procedurale richiamata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come regola generale sulla cedibilità dei crediti, ma la Corte ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la disciplina pattizia che subordinava l'opponibilità alla specifica accettazione della Regione.
Censurato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sulla opponibilità della cessione; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole alla cessionaria per la presenza della clausola contrattuale speciale.
art. 69 R.D. n. 2440/1923
Richiamato nella clausola contrattuale e nelle difese; la Corte lo considera parte del rinvio pattizio che imponeva l'accettazione espressa della Regione.
art. 70 R.D. n. 2440/1923
La Corte ribadisce che la necessità dell'adesione della PA alla cessione opera nei rapporti di durata e, nel caso concreto, è stata pattiziamente estesa anche al rapporto in esame tramite la clausola contrattuale.
art. 13 del contratto del 14 marzo 2005
"La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923"
È la fonte decisiva della controversia: la clausola, avente valore vincolante tra le parti, subordina l'opponibilità della cessione alla espressa accettazione regionale e richiede una manifestazione di consenso in forma scritta.
Invocata dalla ricorrente come disciplina della cessione dei crediti d'impresa verso la PA; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto alla ratio fondata sulla clausola contrattuale.
art. 115 d.P.R. n. 554/1999
Citato dalla ricorrente per sostenere il meccanismo di efficacia della cessione con notifica e mancato rifiuto; la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente o comunque non idonea a superare la clausola pattizia.
art. 117 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il silenzio-assenso della amministrazione; la Corte ha reputato il motivo non specifico e non decisivo nel caso concreto.
Invocato per sostenere la vessatorietà della clausola; la Corte ha rilevato che la deduzione non superava il rilievo dirimente della ratio decidendi e mancava della necessaria specificazione fattuale.
Richiamato unitamente all'art. 1341 c.c. per contestare la clausola contrattuale standardizzata; la Corte non ha accolto la censura.
Invocato per sostenere la nullità/illeceità del motivo contrattuale; la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione impugnata.
La Corte d'appello aveva escluso la condizione meramente potestativa; la Cassazione non ha ravvisato errori decisivi in tale valutazione e ha ritenuto inammissibile la censura.
Richiamato dalla Corte d'appello e dalla Cassazione nel considerare le nullità rilevabili d'ufficio, ma solo se i relativi presupposti di fatto risultano acquisiti agli atti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura anche perché la ricorrente non aveva specificato in ricorso se i fatti costitutivi delle nullità dedotte risultassero già acquisiti agli atti di causa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per entrambi i motivi, ma la Corte ha ritenuto il primo infondato e il secondo inammissibile.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
Richiamati nel credito azionato per il riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni dovute.
Massime di principio
- Quando la disciplina di cessione dei crediti è regolata da una clausola contrattuale che subordina l'efficacia o l'opponibilità della cessione all'accettazione espressa di un determinato soggetto pubblico, tale previsione vincola anche il cessionario e prevale, nel caso concreto, sulla regola generale della cedibilità dei crediti.
- La clausola che impone l'accettazione espressa della pubblica amministrazione non può essere neutralizzata dalla sola invocazione della disciplina generale o speciale sulla cessione dei crediti d'impresa se la censura non si confronta con la ratio decidendi fondata sul regolamento contrattuale.
- Le nullità della clausola contrattuale invocate in sede di legittimità sono scrutinabili d'ufficio solo se i relativi presupposti di fatto risultano già acquisiti al giudizio; in cassazione il ricorrente deve indicare specificamente dove tali fatti emergano dagli atti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non attacca la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti diversi o solo indirettamente correlati alla decisione.
- In tema di cessione di crediti verso soggetti pubblici, la verifica dell'opponibilità non può prescindere dal titolo regolativo del rapporto da cui il credito trae origine e dalle pattuizioni che abbiano esteso alla vicenda traslativa un regime più rigoroso.
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