Cassazione Civile, Ordinanza n. 03302/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda l’imposizione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile sito nel Comune di Bolano, località Debbio. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in mq. 245 la porzione di area da considerare edificabile e quindi soggetta a tassazione, in misura inferiore rispetto a quella accertata dall’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per difetto di motivazione, deducendo violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile e dell’art. 111 Cost.; secondo, violazione e falsa applicazione delle norme sulla tassazione della plusvalenza da cessione di terreno edificabile (art. 67 TUIR e art. 36, comma 2, d.l. 223/2006).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d’appello era solo apparente, estremamente laconica e non consentiva di comprendere il percorso logico seguito né se fossero state effettivamente valutate le difese, le prove e i motivi di appello. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché riesamini la controversia con motivazione adeguata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione riconducibile a violazione processuale.
art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone alla sentenza tributaria un contenuto motivazionale idoneo a rendere comprensibile il percorso decisionale.
art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza tributaria per affermare la nullità della decisione priva di adeguata motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede l’indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
richiede una motivazione che renda percepibili le ragioni della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è presidio costituzionale e la sua mancanza apparente integra nullità.
art. 7, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la nomina del consulente tecnico d’ufficio in materia che richiedeva particolari cognizioni tecniche.
art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
norma invocata nel secondo motivo per la tassazione della plusvalenza da cessione di terreno edificabile; il motivo è rimasto assorbito.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
norma invocata nel secondo motivo in tema di edificabilità del terreno ai fini della plusvalenza; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, incomprensibile o talmente lacunosa da non consentire di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem o puramente assertiva non è sufficiente se non dà conto delle censure dell’appellante e delle ragioni per cui esse vengono disattese.
- L’uso della consulenza tecnica non può supplire alla mancanza di motivazione della sentenza: il giudice deve comunque esplicitare le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente.
- Quando è accolto il motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli altri motivi restano assorbiti.
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