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Sentenza

Sentenza del 28/05/2024 n. 14947 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza contestò, per il periodo d’imposta 2008, operazioni di subtrasporto tra A.A. Srl e altre società formalmente autonome ma, secondo l’accertamento, collegate da un unico centro gestionale facente capo a C.C. Le operazioni sarebbero state prive di valide ragioni economiche e dirette a ottenere vantaggi fiscali mediante la riallocazione di costi e ricavi, la formazione di crediti IVA o d’imposta e la costituzione di plafond. L’avviso recuperò € 380.608 di IRES, € 68.710 di IRAP e € 244.340 di IVA, irrogando sanzioni per € 628.003,20. La società impugnò l’atto; dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, l’Agenzia vinse l’appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che confermò l’accertamento. In Cassazione la società formulò sei motivi: nullità per motivazione sostanzialmente copiata dall’appello dell’Agenzia; omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla mancata notifica dell’invito a fornire chiarimenti; omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell’accertamento per rinvio al PVC; omesso esame di fatti decisivi, contestando anche prova e quantificazione del vantaggio fiscale, collegamento gestionale e assenza di ragioni economiche; omessa pronuncia sulle spese di primo grado; infine, illegittima condanna alle spese d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la riproduzione di argomenti dell’atto di parte non rende nulla la sentenza se il giudice li fa propri e la decisione resta chiaramente attribuibile al collegio. Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati: la CTR ha implicitamente respinto le eccezioni sulla mancata notifica dell’invito e sulla motivazione per relationem, poiché ha dichiarato legittimo l’avviso; inoltre, il rinvio al PVC è idoneo a motivare l’atto quando il verbale è stato notificato o consegnato, circostanza non contestata. Il quarto motivo è inammissibile: denunciava in larga parte una rivalutazione del merito e non individuava fatti storici decisivi omessi; la sentenza aveva esposto le ragioni del collegamento gestionale, dell’assenza di giustificazioni economiche e del vantaggio fiscale, con motivazione oltre il minimo costituzionale. Il quinto motivo è infondato perché la riforma integrale della sentenza di primo grado rendeva superflua una statuizione favorevole alla contribuente sulle spese di quel grado. È infondato anche il sesto: risultando soccombente in appello, la società non poteva ottenere la condanna dell’Agenzia alle spese. Resta quindi confermata la decisione della CTR e l’efficacia dell’accertamento. A.A. Srl è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in € 15.000 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto, se previsto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973

    La CTR, dunque, ha implicitamente deciso sull'eccezione (nel senso del suo rigetto), avendo speso argomentazioni sulla fondatezza della pretesa fiscale, incompatibili con l'accoglimento dell'eccezione stessa, della cui proposizione ha comunque dato atto.

    Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l’eccezione relativa all’invito a fornire chiarimenti fosse stata implicitamente respinta dalla CTR, perché incompatibile con la successiva affermazione di legittimità dell’accertamento. La decisione non afferma che l’invito sia in generale facoltativo: valuta l’omessa pronuncia dedotta dalla società e la considera superata dalla decisione di merito.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

    La motivazione per riproduzione di un atto di parte non determina, da sola, la nullità della sentenza: è sufficiente che le ragioni siano chiaramente assunte dal giudice e risultino riconoscibili come fondamento della decisione.

  • Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

    Ai fini della validità della motivazione, conta che il percorso decisorio sia attribuibile al giudice e sia chiaro, univoco ed esaustivo; non sono richieste originalità espositiva o formulazioni autonome rispetto alle difese.

  • Art. 112 c.p.c.

    è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la soluzione adottata su una questione principale presuppone necessariamente il rigetto o l’irrilevanza di un’eccezione non affrontata espressamente. La statuizione implicita deve però risultare logicamente incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, deve riferirsi ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" o a "deduzioni difensive", le quali, pertanto, risultano irrilevanti

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico specifico, discusso e decisivo, non la mancata risposta a ogni argomento difensivo né il dissenso dalla valutazione delle prove. La censura non può essere usata per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del merito.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile

    La Cassazione interviene sulla motivazione solo in presenza di anomalie radicali: mancanza o apparenza della motivazione, contraddizione irriducibile, oppure incomprensibilità oggettiva. Non è sufficiente lamentarne l’insufficienza o chiedere una diversa ponderazione degli elementi probatori.

  • Artt. 91 e 92 c.p.c.

    avendo riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, sicché la CTR mai avrebbe potuto condannare l'appellante alle spese di giudizio in favore della società appellata, in quanto risultata soccombente in secondo grado.

    La regolazione delle spese segue l’esito del grado: una parte divenuta soccombente in appello non può ottenere che le spese di quel grado siano poste a carico della controparte vittoriosa.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La trascrizione, anche ampia, delle difese di una parte non rende automaticamente nulla la sentenza: occorre verificare se il giudice abbia fatto propri gli argomenti e abbia espresso una decisione riconoscibile, chiara e completa.
  • Un’eccezione non esaminata con una formula espressa può considerarsi implicitamente respinta quando la decisione adottata su un’altra questione è logicamente incompatibile con il suo accoglimento.
  • Il rinvio dell’avviso di accertamento a un PVC può soddisfare l’obbligo di motivazione se il verbale è stato previamente notificato o consegnato al contribuente.
  • In Cassazione il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, discusso e decisivo; non consente di rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove o di riproporre argomentazioni difensive.
  • La censura sulla motivazione non può mirare a ottenere una nuova valutazione del merito: rilevano soltanto anomalie motivazionali radicali, come motivazione apparente, mancante, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
  • Nei giudizi sull’elusione, secondo la valutazione fattuale confermata in questa causa, la commistione gestionale tra società e l’assenza di una giustificazione economica concreta possono sostenere la conclusione che operazioni reali siano state organizzate per conseguire un vantaggio fiscale. La mera effettività dei servizi non esclude, da sola, la loro possibile natura elusiva.

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