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Sentenza

Sentenza del 28/05/2024 n. 14882 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di liquidazione relativo a un atto del 31 gennaio 2017, con cui Biocasa Srl aveva venduto a due acquirenti un terreno edificabile destinato a edilizia residenziale sociale, stipulando contestualmente un preliminare per le unità da costruire. L'Agenzia chiedeva il pagamento delle imposte di registro e catastale; la società invocava il regime agevolato dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, sostenendo che l'intervento rientrasse nei programmi di edilizia residenziale pubblica della legge n. 865/1971 e nelle previsioni della legge n. 10/1977. In Cassazione Biocasa ha inoltre contestato l'omessa comunicazione dell'udienza camerale sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza d'appello e, in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per la disciplina retroattiva prevista per specifiche convenzioni della Provincia di Bolzano.

La decisione

La CTP di Palermo, con sentenza dell'8 giugno 2018, aveva accolto il ricorso della società; la CTR della Sicilia aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi: quello sul contraddittorio perché la contribuente era contumace in appello e la comunicazione dell'udienza sull'istanza di sospensione non era dovuta alla parte non costituita; i motivi sulle agevolazioni perché l'art. 32, comma 2, è di stretta interpretazione e, nel testo applicabile all'atto del 2017, non estendeva il beneficio alla fattispecie, che non risultava riconducibile alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla legge n. 10/1977. La modifica introdotta dalla legge n. 205/2017, efficace dal 1° gennaio 2018, non era retroattiva; la questione costituzionale relativa alla disciplina per Bolzano è stata ritenuta manifestamente infondata. Biocasa è stata condannata a rimborsare all'Agenzia 4.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 52, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

    La comunicazione della trattazione dell'istanza di sospensione è dovuta alle parti costituite. Nel caso deciso, la società appellata era contumace e non aveva quindi diritto a ricevere tale comunicazione.

  • Art. 61 D.Lgs. n. 546/1992

    Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

    Le regole del primo grado, comprese quelle sulle comunicazioni alle parti costituite, si applicano anche in appello quando compatibili con la disciplina specifica del giudizio d'impugnazione.

  • Art. 31 D.Lgs. n. 546/1992

    La comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (il cui primo comma prevede che "la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima"), applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché solo l'omessa comunicazione alle parti "costituite", almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

    L'omessa comunicazione dell'udienza determina nullità se riguarda una parte costituita; la disposizione non impone di avvisare la parte rimasta contumace.

  • Art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973

    In particolare, le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della L. n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione.

    Il beneficio fiscale è circoscritto agli atti funzionali ai programmi di edilizia residenziale sovvenzionata previsti dal titolo IV della legge n. 865/1971 e ai soggetti e programmi contemplati dalla disciplina. Non si estende per analogia all'edilizia convenzionata o agevolata né a programmi diversi, anche se di iniziativa pubblica.

  • Art. 20, comma 1, legge n. 10/1977, nel testo applicabile ratione temporis

    Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

    Il richiamo al regime agevolato dell'art. 32 riguarda gli atti e le convenzioni previsti dalla legge n. 10/1977. La mera esistenza di un intervento edilizio o di un permesso di costruire convenzionato non basta, se l'atto non è riconducibile a quelli contemplati dalla legge.

  • Art. 1, comma 88, legge n. 205/2017, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 20 della legge n. 10/1977

    Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

    La disposizione ha esteso l'agevolazione agli atti di trasformazione territoriale conclusi tra privati ed enti pubblici e ai relativi atti attuativi, ma, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e non essendo norma interpretativa, non si applica all'atto stipulato il 31 gennaio 2017.

  • Art. 20, comma 3, legge n. 10/1977

    La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

    La retroattività è stata prevista per la specifica categoria di convenzioni e atti regolata dalla legge provinciale di Bolzano; la Corte ha escluso che tale disciplina determini una disparità costituzionalmente rilevante rispetto a situazioni non assimilabili.

  • Art. 3 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista.

    Le norme tributarie non retroagiscono, salvo che il legislatore disponga espressamente il contrario. La nuova agevolazione non poteva quindi essere applicata all'atto del 2017 al di fuori dell'espressa deroga prevista per le specifiche fattispecie di Bolzano.

  • Art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente in riferimento al citato comma 3, dell'art. 20, pertanto, appare manifestamente infondata, dal momento che, non solo le situazioni su cui è misurata la disparità di trattamento non sono uguali, appartenendo il territorio considerato dalla norma ad una provincia autonoma, tertium comparationis non assimilabile ad una Regione, per l'altro, neppure la questione potrebbe condurre ad un'estensione indiscriminata di quella disposizione, non essendo la ipotetica pronuncia invocata dalla parte costituzionalmente imposta nel senso della retroattività della norma tributaria di nuova formulazione.

    La diversa disciplina transitoria per le convenzioni della Provincia autonoma di Bolzano non viola il principio di uguaglianza, poiché la situazione territoriale e normativa non è omogenea e la Costituzione non impone l'estensione generalizzata della retroattività.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non si estendono per analogia a interventi che perseguono finalità sociali simili, ma appartengono a categorie edilizie o programmi diversi da quelli indicati dalla norma.
  • Per invocare il regime dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 occorre dimostrare che l'atto rientri effettivamente nei programmi e nelle categorie soggettive e oggettive previsti dalla legge; la denominazione dell'intervento o la sua utilità pubblica non sono sufficienti.
  • Nel processo tributario, l'avviso della data di trattazione è dovuto alle parti costituite. La mancata comunicazione alla parte contumace non comporta, di per sé, nullità della decisione.
  • Una modifica normativa più favorevole non si applica automaticamente agli atti anteriori: in materia tributaria serve una previsione espressa di retroattività, salvo che la disposizione sia effettivamente interpretativa.
  • Una deroga retroattiva prevista per una specifica disciplina provinciale non deve necessariamente essere estesa ad altre situazioni: la diversità normativa e istituzionale può escludere la comparabilità richiesta dal principio di uguaglianza.

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