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Sentenza

Sentenza del 28/05/2024 n. 14937 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento riguardava l’anno d’imposta 2009 e contestava operazioni di subtrasporto tra società formalmente distinte, ma ritenute collegate da un unico centro gestionale riconducibile a B.B. Secondo l’Ufficio, l’uso promiscuo di locali, mezzi e personale e l’interscambio di fatture, senza valide ragioni economiche, servivano a manipolare costi, ricavi e crediti d’imposta per ottenere un indebito risparmio fiscale. Furono recuperati 426.231 euro di IRES, 74.706 euro di IRAP e 271.890 euro di IVA, oltre a sanzioni per 522.820,50 euro. Chris Srl contestò in Cassazione, con sei motivi, la motivazione della sentenza regionale, l’omessa pronuncia su eccezioni di nullità dell’accertamento (mancato invito a fornire chiarimenti e carenza di motivazione per relationem), l’omesso esame di fatti e prove, l’omessa pronuncia sulle spese di primo grado e la condanna alle spese d’appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva accolto il ricorso della società e annullato l’accertamento; la Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l’appello principale dell’Agenzia, confermando l’atto, e la Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Chris Srl. Il primo motivo è stato rigettato: la CTR poteva riprendere l’argomentazione dell’appello dell’Agenzia, poiché aveva fatto proprie le ragioni e la decisione era chiara. Il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati: la CTR aveva implicitamente respinto le eccezioni di nullità, decidendo per la legittimità dell’accertamento; inoltre, il rinvio al PVC è idoneo a motivare l’atto quando il verbale è stato notificato o consegnato, circostanza non contestata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: denunciava in larga parte una rivalutazione dei fatti e delle prove, non l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo; la sentenza regionale aveva comunque esposto le ragioni della valutazione sull’unico centro gestionale, sulle ragioni economiche e sul vantaggio fiscale. Il quinto motivo è stato rigettato perché, riformando integralmente la sentenza di primo grado a sfavore della società, la CTR non doveva accogliere la richiesta incidentale di maggiori spese di quel grado. Il sesto è stato rigettato: le spese d’appello sono state correttamente poste a carico della società soccombente. Chris Srl è stata condannata a pagare all’Agenzia 15.000 euro per le spese di Cassazione, oltre alle spese prenotate a debito, e, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    La CTR, dunque, ha implicitamente deciso sull’eccezione (nel senso del suo rigetto), avendo speso argomentazioni sulla fondatezza della pretesa fiscale, incompatibili con l’accoglimento dell’eccezione stessa, della cui proposizione ha comunque dato atto.

    La disciplina antielusiva applicabile all’epoca richiedeva, per le operazioni contestate, l’invito al contribuente a fornire chiarimenti; nel caso concreto la CTR aveva implicitamente ritenuto superata l’eccezione di nullità, e la Cassazione ha confermato che non vi era omessa pronuncia.

  • Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Può trovare quindi applicazione il principio espresso da Cass. Sez. U, sentenza n. 642 del 16/01/2015 (rv. 634091-01) - e recentemente ribadito da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29028 del 06/10/2022 (rv. 666078-01) - secondo cui, nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive.

    La riproduzione, nella motivazione, di argomentazioni contenute nell’atto di una parte non determina da sola la nullità: occorre che le ragioni della decisione siano comunque attribuibili al giudice e risultino chiare, univoche ed esaustive.

  • Art. 112 c.p.c.

    Come ribadito da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12131 del 08/05/2023 (rv. 667614-01), infatti, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

    Non sussiste omessa pronuncia quando una statuizione incompatibile con l’eccezione o la domanda, pur senza affrontarla espressamente, ne presuppone il rigetto. Inoltre, la riforma integrale della decisione di primo grado a sfavore della parte impedisce di riconoscerle, in appello, le maggiori spese richieste con impugnazione incidentale.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In via generale, tuttavia, va ricordato che l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, deve riferirsi ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" o a "deduzioni difensive", le quali, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, rv. 663758-01).

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, discusso tra le parti; non consente di contestare soltanto la valutazione delle prove o di chiedere alla Cassazione una nuova ricostruzione del merito.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Da questo punto di vista, la sentenza impugnata, sebbene con la tecnica di riproporre testualmente i passaggi dell’atto di appello - di cui però, come già chiarito in sede di esame del primo motivo, ha fatto proprie le argomentazioni - ha esposto (alle pagine da 5 a 7) le ragioni per le quali, sulla base di quei fatti indicati dalla stessa ricorrente, ha ritenuto sussistente un unico centro gestionale tra le varie società coinvolte e ha considerato le operazioni commerciali fatturate come finalizzate principalmente a conseguire un indebito vantaggio fiscale (di cui ha recepito la quantificazione operata dall’organo accertatore), in quanto prive di effettiva giustificazione economica in una normale logica di mercato.

    Il controllo sulla motivazione in Cassazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: il vizio rileva se la motivazione manca, è apparente, presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o è incomprensibile; la mera insufficienza o non persuasività non basta.

  • Art. 91 c.p.c.

    La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, e condannare l’appellante al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado in favore dell’odierna ricorrente. Ma è evidente che la sentenza impugnata è stata di segno completamente opposto, avendo riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, sicché la CTR mai avrebbe potuto condannare l’appellante alle spese di giudizio in favore della società appellata, in quanto risultata soccombente in secondo grado.

    Le spese seguono la soccombenza: la parte risultata soccombente in appello e in Cassazione deve rifondere le spese alla controparte vittoriosa.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso per Cassazione, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza può riprendere anche testualmente un atto di parte senza essere nulla, purché risulti che il giudice abbia fatto proprie le argomentazioni e che la decisione sia comprensibile e attribuibile al collegio.
  • Un giudice può respingere implicitamente un’eccezione: se decide nel merito in modo incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione, e dà comunque conto che essa è stata sollevata, non vi è necessariamente omessa pronuncia.
  • Per denunciare in Cassazione l’omesso esame non basta contestare una valutazione probatoria sfavorevole: occorre individuare uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, che il giudice non abbia esaminato.
  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o dei vantaggi economici delle operazioni, quando la sentenza impugnata presenta una motivazione che supera il minimo costituzionale.
  • Nel contenzioso antielusivo, la presenza di prestazioni effettivamente eseguite non esclude da sola l’elusività: possono rilevare l’assetto gestionale unitario, la commistione di risorse tra società e l’assenza, secondo il giudice di merito, di valide ragioni economiche extrafiscali.
  • La parte che perde in appello non può ottenere dalla controparte le spese di quel grado; in caso di rigetto del ricorso per Cassazione, le spese seguono la soccombenza e può aggiungersi l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

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