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Sentenza

Sentenza del 28/05/2024 n. 14891 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva richiesto 200 euro per la registrazione della donazione dell’usufrutto alla moglie del donante, efficace solo se il donante fosse premorto alla beneficiaria. Il notaio sosteneva che l’operazione fosse compresa nella franchigia di un milione di euro prevista per le donazioni tra coniugi e che, pertanto, non fosse dovuta neppure l’imposta in misura fissa. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l’omessa pronuncia della CTR sulla franchigia e, dall’altro, la violazione della disciplina della franchigia stessa.

La decisione

La Cassazione ha riconosciuto che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alla franchigia, violando l’art. 112 c.p.c.; ha tuttavia deciso direttamente la questione di diritto, senza rinvio, e ha rigettato il ricorso perché infondato. La donazione della nuda proprietà al figlio e quella dell’usufrutto successivo alla moglie sono liberalità distinte. Quest’ultima, sottoposta a condizione sospensiva, è soggetta alla registrazione con imposta fissa: la franchigia prevista per l’imposta sulle donazioni non esclude il costo fisso della registrazione dell’atto. La CTR aveva qualificato impropriamente il prelievo come imposta di donazione, ma il dispositivo era corretto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto difese; disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Non revocabile in dubbio che la CTR non si sia pronunciata, neppure implicitamente, sullo specifico motivo di gravame, in tal guisa incorrendo in una palese violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni ritualmente sottoposte al suo esame. La Cassazione ha rilevato la violazione, ma ha potuto decidere direttamente la questione di diritto senza rinviare.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

    Se l’omessa pronuncia riguarda una questione di diritto che non richiede accertamenti fattuali, la Cassazione può correggere l’esito decidendo nel merito, anziché rinviare.

  • Art. 2, commi 47 e 49, lett. a), d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

    La franchigia di un milione di euro per le donazioni al coniuge riguarda l’imposta sul trasferimento gratuito di ricchezza; non esclude l’imposta fissa dovuta per la registrazione dell’atto sottoposto a condizione sospensiva.

  • Art. 27 d.P.R. n. 131/1986

    Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

    L’atto condizionato è registrato inizialmente con imposta fissa. Se la condizione si avvera, l’eventuale imposta proporzionale è riscossa secondo le regole e i tempi indicati dalla norma.

  • Art. 41 d.P.R. n. 131/1986

    L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.

    Quando l’imposta di registro è dovuta, la sua misura non può essere inferiore al minimo fisso previsto dalla tariffa; la franchigia dell’imposta sulle donazioni non elimina tale obbligo di registrazione.

  • Art. 55, comma 1, d.lgs. n. 346/1990

    Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sulla imposta di registro, approvato con decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.

    Gli atti di donazione devono essere registrati secondo le regole del testo unico sull’imposta di registro; l’obbligo di registrazione è distinto dall’imposizione dell’arricchimento prodotto dalla donazione.

  • Art. 60, comma 1, d.lgs. n. 346/1990

    Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi quarto e ottavo, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

    Per gli aspetti procedurali e di riscossione non diversamente regolati dal testo unico sulle successioni e donazioni, si applicano le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro.

  • Art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131/1986

    L'imposta proporzionale ad esso relativa viene riscossa dopo l'avveramento dell'evento dedotto in condizione, e deve essere applicata su base imponibile determinata con riferimento alla data in cui, a seguito di detto avveramento, il negozio diventa realmente efficace.

    Per la liberalità condizionata, se la condizione si avvera, la base imponibile dell’imposta proporzionale va riferita al momento in cui l’atto diventa efficace.

  • Art. 21 d.P.R. n. 131/1986

    In combinato disposto con la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, consente di assoggettare separatamente a tassazione gli atti di liberalità distinti contenuti nella medesima operazione.

  • Art. 796 c.c.

    La riserva dell’usufrutto al donante e, dopo la sua morte, a un terzo può dar luogo a una liberalità distinta a favore del terzo, i cui effetti sono differiti e subordinati alla premorienza del donante.

  • Art. 11, Parte I, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    In combinato disposto con l’art. 41 del medesimo decreto, fonda l’applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti pubblici di donazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • Art. 111 Cost.

    I principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo concorrono a giustificare la decisione nel merito da parte della Cassazione, quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • In un atto che riserva l’usufrutto al donante e lo attribuisce successivamente a un terzo, possono configurarsi due liberalità autonome: la donazione della nuda proprietà e quella dell’usufrutto al terzo, se quest’ultimo accetta.
  • La franchigia prevista per l’imposta sulle donazioni non equivale a un’esenzione generale da ogni prelievo connesso all’atto: l’imposta fissa di registro può restare dovuta anche quando il valore della liberalità al coniuge rientra nella franchigia.
  • L’atto sottoposto a condizione sospensiva è registrato inizialmente in misura fissa; se la condizione si avvera, l’eventuale imposta proporzionale si determina secondo le regole applicabili al momento in cui l’atto diventa efficace.
  • Se il giudice d’appello omette di esaminare un motivo, la Cassazione può riconoscere la violazione dell’obbligo di pronuncia e decidere comunque la questione nel merito, quando è esclusivamente giuridica e non servono nuovi accertamenti di fatto.

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