Sentenza del 28/05/2024 n. 14936 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di un credito IRPEG di lire 40.923.406.000, pari a euro 21.135.175,36, dichiarato per l’anno d’imposta 1984. In seguito l’Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento che sostituiva alla perdita dichiarata un maggior reddito imponibile; la banca aveva impugnato l’atto e, mentre la lite era pendente in Cassazione, aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 16 della legge n. 289/2002. Dopo il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso, la banca sosteneva che il condono della lite sull’accertamento non riguardasse il credito, rimasto estraneo alla contestazione; l’Agenzia opponeva che il credito era stato compensato con la maggiore imposta accertata e che il condono ne precludeva la restituzione. Dopo una prima pronuncia favorevole alla banca in appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio, demandando alla CTR di verificare l’effettiva compensazione risultante dall’avviso di accertamento. La CTR, in sede di rinvio, aveva rigettato l’appello. UniCredit ha quindi proposto sei motivi di ricorso, denunciando l’estensione del condono ai crediti, la mancata applicazione dell’eccezione prevista per la soccombenza dell’Amministrazione, l’omesso esame di tale soccombenza e del giudicato interno formatosi sull’accertamento, l’erroneità della compensazione e una disparità di trattamento contraria agli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di UniCredit. Il primo motivo è infondato: il giudice di rinvio era vincolato al principio già enunciato dalla Cassazione, secondo cui il condono relativo al medesimo rapporto tributario può precludere il rimborso anche del credito dichiarato, se questo risulta contemplato e compensato nell’avviso di accertamento; il rinvio richiedeva di verificare tale compensazione, non di riesaminare gli esiti del giudizio sull’accertamento. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la banca non aveva dedotto in modo processualmente adeguato i presupposti della deroga per soccombenza dell’Amministrazione e, comunque, tale deroga riguarda i versamenti eseguiti in pendenza di lite secondo le regole della riscossione provvisoria, non crediti d’imposta e ritenute d’acconto come quelli richiesti. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili: le deduzioni sul giudicato interno, sull’illiquidità del debito e sulla diversa determinazione dell’importo condonato erano nuove o non risultavano tempestivamente introdotte nel giudizio originario e non potevano ampliare il giudizio di rinvio; inoltre non sussisteva l’omesso esame denunciato. Il sesto motivo è infondato e generico: la scelta di chiedere il rimborso anziché riportare il credito agli anni successivi non determina la disparità prospettata. UniCredit è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate euro 20.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 5
In altri termini, la norma in esame prevede, in via eccezionale, in deroga al principio della non restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per il condono, l'ammissibilità di tale restituzione solo in caso di soccombenza dell'amministrazione. Fuori di tale ipotesi eccezionale, vale la previsione generale della citata disposizione in forza della quale il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
La definizione agevolata, in linea generale, non consente di ottenere la restituzione di somme già corrisposte in eccedenza; la deroga per soccombenza dell’Amministrazione riguarda i versamenti effettuati in pendenza della lite in applicazione delle regole sulla riscossione provvisoria. Nel caso deciso, la deroga non si applicava ai crediti d’imposta e alle ritenute d’acconto di cui la banca chiedeva il rimborso. La Cassazione ha inoltre vincolato il giudice di rinvio a considerare la possibile preclusione del rimborso quando il credito risulti compensato nell’avviso di accertamento relativo alla lite definita.
Codice di procedura civile, art. 384, secondo comma
La ricorrente, quindi, come ritenuto anche dal PG, propone una interpretazione degli effetti preclusivi del condono difforme dal principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, in palese violazione di quanto stabilito dall' art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto stabilito dalla sentenza di cassazione; le parti non possono ottenere che sia rimesso in discussione il punto vincolante della decisione rescindente. Nel caso concreto, la banca non poteva sostenere una lettura incompatibile con il principio già fissato sul rapporto tra condono e rimborso.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi
La norma disciplina il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo. La sentenza precisa che, quando la cassazione con rinvio riguarda anche vizi motivazionali, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti nei limiti delle direttive ricevute e delle preclusioni già maturate; nel caso concreto non poteva però introdurre questioni nuove o ampliare l’oggetto del rinvio.
Codice di procedura civile, art. 348-ter
in quanto tale limite risulta applicabile, ai sensi del d.l. n. 83 del 2012 , art. 54 , comma 2, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , ai soli giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012
La preclusione del ricorso per cassazione per vizio motivazionale in caso di doppia conforme si applica, secondo la disciplina richiamata, soltanto agli appelli introdotti dall’11 settembre 2012. La Corte ha quindi escluso che tale limite rendesse inammissibile il terzo motivo, pur rigettandolo poi per altre ragioni.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il rigetto dell’impugnazione comporta, quando ricorrono i presupposti di legge, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene definita con condono, la possibilità di chiedere rimborsi relativi allo stesso rapporto e alla stessa annualità va valutata considerando la portata della definizione e il collegamento concreto tra il credito dichiarato e l’avviso di accertamento; se il credito è stato utilizzato per compensare la maggiore imposta nell’atto definito, il condono può precluderne il rimborso.
- L’eccezione che consente la restituzione in caso di soccombenza dell’Amministrazione va applicata nei limiti previsti dalla norma: non basta allegare che l’ente abbia perso una fase della controversia, e occorre verificare che si tratti di somme versate in pendenza di lite secondo le regole della riscossione provvisoria. Non è automaticamente estensibile a crediti d’imposta o ritenute chiesti a rimborso.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e alle direttive della sentenza di cassazione; non può trasformare il rinvio in una nuova impugnazione né riesaminare questioni estranee al compito assegnato. Le questioni e i fatti non tempestivamente introdotti nel giudizio precedente possono restare preclusi.
- Chi denuncia in cassazione l’omesso esame di un fatto deve indicare con precisione che il fatto è decisivo e dove sia stato tempestivamente sottoposto al giudice di merito. La sola ricostruzione della vicenda processuale o la sua deduzione per la prima volta nel giudizio di rinvio non è sufficiente.
- Per i crediti tributari relativi a una specifica annualità, la scelta tra rimborso e riporto a nuovo non neutralizza gli effetti della definizione agevolata relativa a quella stessa annualità; un trattamento diverso non integra, di per sé, una disparità costituzionalmente illegittima.
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