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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01603/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego/sospensione del rimborso IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2011. L'amministrazione aveva prima notificato un provvedimento di sospensione dell'erogazione del rimborso, ritenendo l'istanza non corretta perché il credito non era stato indicato nel modello VR e tardiva per essere stata presentata oltre il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Successivamente era stato emesso e notificato un provvedimento di diniego del rimborso in data 15 novembre 2016. Il contribuente aveva impugnato solo il provvedimento di sospensione; il ricorso era stato accolto in primo grado e poi rigettato in appello. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) sopravvenuta carenza di interesse del contribuente ex art. 100 c.p.c., perché il successivo diniego, non impugnato, era divenuto definitivo e assorbente; 2) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2946 c.c., in relazione alla disciplina del rimborso IVA e al termine applicabile; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata compilazione del quadro RX, rigo 4, colonna 3, della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il contribuente avesse perso interesse alla decisione sul provvedimento di sospensione a causa della sopravvenuta definitività del successivo provvedimento di diniego del rimborso, non impugnato con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se, dopo l'impugnazione di un atto amministrativo o impositivo, sopravviene un secondo atto autonomamente lesivo e definitivo non tempestivamente impugnato, può venir meno l'interesse ad agire contro il primo atto quando il secondo è idoneo a rendere inutile la pronuncia sul primo.
  • La carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché costituisce requisito indefettibile per la decisione di merito.
  • Nel processo tributario, quando in pendenza di giudizio sopravviene un nuovo atto avente autonoma portata lesiva, esso deve essere contrastato con gli strumenti processuali previsti, in particolare mediante motivi aggiunti, se si vuole ottenerne la caducazione insieme al primo atto impugnato.
  • L'accoglimento di un motivo processuale che esclude l'interesse alla decisione assorbe gli ulteriori motivi di merito relativi alla fondatezza della pretesa o alla disciplina sostanziale del rapporto tributario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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