Cassazione Civile, Ordinanza n. 36919/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, imposte dirette e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e preceduto da contraddittorio e da istanza di accertamento con adesione. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito applicando una percentuale di redditività del 3,50% ricavata da imprese similari del settore della lavorazione di pelli e cuoio. In primo grado il ricorso della società era stato accolto nel merito; in appello, invece, la CTR aveva accolto la doglianza preliminare dell'Agenzia dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ritenendo non operante la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 perché l'istanza di adesione sarebbe stata meramente dilatoria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sospensione dei termini dovesse operare automaticamente e non potesse essere esclusa per una valutazione ex post di strumentalità dell'istanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: in tema di accertamento con adesione, la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare decorre dalla presentazione dell'istanza e viene meno solo con una formale e irrevocabile rinuncia del contribuente; né la mancata comparizione all'incontro fissato per la definizione amministrativa, né una valutazione successiva di pretesa strumentalità dell'istanza, sono idonee a neutralizzare ab origine la sospensione. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo oggetto della lite; non è però oggetto di specifica interpretazione nella decisione
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione determina la sospensione automatica di 90 giorni del termine per impugnare; la sospensione cessa solo con formale e irrevocabile rinuncia del contribuente
richiamato in relazione al medesimo meccanismo di sospensione del termine per impugnare nell'ambito dell'accertamento con adesione
richiamato come norma sul termine per proporre ricorso nel processo tributario, termine la cui decorrenza è sospesa dall'istanza di adesione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio denunciato in cassazione, ossia violazione e falsa applicazione di legge
richiamata per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- In materia di accertamento con adesione, la sola presentazione dell'istanza sospende automaticamente per novanta giorni il termine per impugnare l'avviso di accertamento.
- La sospensione del termine non viene meno per la mancata comparizione del contribuente all'incontro fissato per la definizione amministrativa, qualora manchi una formale e irrevocabile rinuncia all'istanza.
- Non è consentito negare ex post l'effetto sospensivo dell'istanza valorizzandone una supposta finalità dilatoria o strumentale, perché la sospensione opera "ab origine" in base al dato formale della presentazione.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'erronea esclusione della sospensione dei termini per impugnare, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame delle questioni non esaminate nel merito.
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