Cassazione Civile, Ordinanza n. 27023/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: con i primi tre ha denunciato la violazione delle norme sulla cooperazione istruttoria e sulla valutazione della credibilità, lamentando che il giudice di merito avesse escluso la credibilità delle sue dichiarazioni senza acquisire adeguate informazioni sul Paese di origine, senza consentirgli chiarimenti sulle presunte contraddizioni e senza indicare in modo specifico fonti e siti internet utilizzati per escludere il rischio di danno grave ex art. 14, lettere b) e c), del d.lgs. n. 251/2007; con il quarto motivo ha contestato il diniego della protezione umanitaria, sostenendo che la corte territoriale si era limitata a richiamare il giudizio negativo sulle protezioni maggiori, senza verificare una sua specifica condizione di vulnerabilità e il collegamento tra la situazione personale e quella del Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.: la copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente, pur attestata conforme, era priva di tutte le pagine pari e quindi non consentiva una ricostruzione attendibile della decisione di merito, impedendo la verifica della pertinenza e fondatezza delle censure. È stato richiamato il principio secondo cui il deposito di una sentenza mancante anche di una sola pagina equivale, di regola, alla mancata produzione dell'intero provvedimento, salvo che il contenuto residuo consenta comunque di comprendere con sufficiente certezza i punti essenziali della controversia e della decisione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiamato dal ricorrente come norma sulla cooperazione istruttoria del giudice nella materia della protezione internazionale
art. 13 direttiva 2013/32/UE
richiamato dal ricorrente a sostegno del dovere del giudice di acquisire e valutare informazioni aggiornate
art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiamato in tema di valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale
artt. 5, 7 e 14, lett. b), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiamati dal ricorrente per sostenere la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria in relazione alle minacce allegate
art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiamato dal ricorrente per contestare l'esclusione del rischio derivante da violenza indiscriminata nel Paese di origine
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente per il diniego della protezione umanitaria e per la necessità di una verifica della vulnerabilità personale
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
interpretato nel senso che il deposito di una copia della sentenza impugnata mutilata di pagine essenziali rende improcedibile il ricorso, salvo che il testo residuo consenta una ricostruzione affidabile della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione integrale della sentenza impugnata integra improcedibilità quando le pagine mancanti impediscono di ricostruire con attendibilità il contenuto della decisione e di valutare la pertinenza delle censure.
- La produzione di una sentenza priva anche di una sola pagina può equivalere alla mancata produzione dell'intero provvedimento, salvo che dal testo residuo emergano con sufficiente certezza i punti essenziali della controversia e le ragioni della decisione.
- In materia di protezione internazionale, le doglianze sulla cooperazione istruttoria e sulla valutazione della credibilità restano non esaminabili quando il giudizio di cassazione è precluso da un vizio processuale che impedisce la verifica del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26961/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26962/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →