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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27023/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: con i primi tre ha denunciato la violazione delle norme sulla cooperazione istruttoria e sulla valutazione della credibilità, lamentando che il giudice di merito avesse escluso la credibilità delle sue dichiarazioni senza acquisire adeguate informazioni sul Paese di origine, senza consentirgli chiarimenti sulle presunte contraddizioni e senza indicare in modo specifico fonti e siti internet utilizzati per escludere il rischio di danno grave ex art. 14, lettere b) e c), del d.lgs. n. 251/2007; con il quarto motivo ha contestato il diniego della protezione umanitaria, sostenendo che la corte territoriale si era limitata a richiamare il giudizio negativo sulle protezioni maggiori, senza verificare una sua specifica condizione di vulnerabilità e il collegamento tra la situazione personale e quella del Paese di origine.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.: la copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente, pur attestata conforme, era priva di tutte le pagine pari e quindi non consentiva una ricostruzione attendibile della decisione di merito, impedendo la verifica della pertinenza e fondatezza delle censure. È stato richiamato il principio secondo cui il deposito di una sentenza mancante anche di una sola pagina equivale, di regola, alla mancata produzione dell'intero provvedimento, salvo che il contenuto residuo consenta comunque di comprendere con sufficiente certezza i punti essenziali della controversia e della decisione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione integrale della sentenza impugnata integra improcedibilità quando le pagine mancanti impediscono di ricostruire con attendibilità il contenuto della decisione e di valutare la pertinenza delle censure.
  • La produzione di una sentenza priva anche di una sola pagina può equivalere alla mancata produzione dell'intero provvedimento, salvo che dal testo residuo emergano con sufficiente certezza i punti essenziali della controversia e le ragioni della decisione.
  • In materia di protezione internazionale, le doglianze sulla cooperazione istruttoria e sulla valutazione della credibilità restano non esaminabili quando il giudizio di cassazione è precluso da un vizio processuale che impedisce la verifica del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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