Cassazione Civile, Ordinanza n. 14787/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l’INPS ha rideterminato l’inquadramento dell’attività svolta da una società, contestando la violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989, e l’applicazione di un CCNL ritenuto non corrispondente al settore svolto. Secondo gli enti previdenziali, la società aveva applicato il CCNL Autotrasporti Spedizionieri e Logistica in luogo del CCNL Nettezza Urbana; l’INPS ha quindi richiesto i contributi omessi per il periodo 1.1.2004-31.12.2008. Il tribunale aveva respinto l’opposizione della società, ritenendo che l’attività fosse ricompresa nel CCNL Nettezza Urbana perché, pur essendo materialmente attività di trasporto, era finalizzata allo smaltimento di rifiuti. La Corte d’appello di Bologna aveva invece accolto parzialmente l’appello della società, limitando la debenza contributiva e ritenendo che, per il periodo successivo al 1.1.2007, il CCNL Nettezza Urbana 2009 non fosse applicabile perché riferito ai soli rifiuti urbani e non anche ai rifiuti speciali trattati dalla società. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha denunciato violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare in concreto quale attività fosse disciplinata dai contratti collettivi astrattamente rilevanti e solo dopo individuare il contratto affine applicabile; l’INAIL ha dedotto analoga violazione, contestando la decisione nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità del CCNL Nettezza Urbana 2009 nonostante l’attività di trasporto fosse meramente strumentale rispetto alle attività principali di smaltimento e trattamento rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell’INPS sia quello incidentale dell’INAIL, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha censurato la Corte d’appello per non avere correttamente individuato, in base all’attività concretamente svolta e alla similarità tra settori contrattuali, quale contratto collettivo fosse da assumere a parametro per il minimale contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte relativa al periodo successivo al 1.1.2007 e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’opposizione al verbale di accertamento anche per quel periodo. Le spese dell’intero processo sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989
Ai fini della base imponibile contributiva si deve fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale; se per lo specifico settore non vi è un contratto collettivo, l’ente previdenziale può assumere come parametro quello di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l’onere di indicare un diverso contratto affine con retribuzioni inferiori.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l’erronea individuazione del contratto collettivo applicabile e del conseguente minimale contributivo.
Massime di principio
- Per la determinazione dell’imponibile contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989 occorre avere riguardo alla contrattazione collettiva nazionale che meglio garantisce la parità di trattamento dei lavoratori del medesimo settore.
- Se per lo specifico settore non esiste un contratto collettivo, l’ente previdenziale può legittimamente utilizzare il parametro retributivo di un settore affine.
- L’individuazione del contratto affine deve essere compiuta in base alla concreta attività svolta dall’impresa e alla effettiva similarità tra i settori, non in modo apodittico o sganciato dal dato fattuale.
- Quando il datore di lavoro contesta il minimale contributivo applicato dall’ente, grava su di lui l’onere di dedurre e provare l’esistenza di un diverso contratto collettivo affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori.
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