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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07260/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un detenuto aveva ottenuto dal Tribunale di L'Aquila il rigetto della domanda ex art. 35-ter ord. penit. con cui chiedeva il risarcimento del danno per la detenzione, nel periodo 16.5.2019-14.2.2020, in condizioni asseritamente inumane presso il carcere di Teramo. Il tribunale aveva ritenuto che non vi fosse stata detenzione in spazi inferiori o uguali a 3 mq e che le condizioni complessive fossero adeguate. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valorizzato una relazione dell'amministrazione penitenziaria relativa a periodo diverso e comunque contestata; con un secondo motivo lamentava vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, contestando il calcolo dello spazio vitale e la mancata sottrazione della superficie del bagno e del mobilio. Il Ministero resisteva con controricorso. La Corte non esaminava nel merito tali censure perché rilevava che il ricorso per cassazione era stato proposto tardivamente: il ricorrente aveva prima proposto reclamo dinanzi alla Corte d'appello, che lo aveva dichiarato inammissibile, e solo dopo aveva notificato il ricorso per cassazione, quando il termine breve era già decorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha applicato il principio secondo cui la notificazione della prima impugnazione fa decorrere il termine breve per proporre l'ulteriore impugnazione, e la seconda impugnazione non è proponibile se, al momento della sua proposizione, sia già intervenuta una declaratoria di inammissibilità della prima. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato dopo la dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto contro il decreto del Tribunale, il termine breve ex art. 325 c.p.c. era ormai spirato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-ter l. 354/1975

    L'azione risarcitoria per trattamenti detentivi in condizioni inumane va proposta entro sei mesi dalla cessazione della detenzione; il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della prima impugnazione fa decorrere il termine breve per proporre l'ulteriore impugnazione.

  • art. 358 c.p.c.

    L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto; la regola viene richiamata come espressione del principio di consumazione del potere di impugnazione.

  • art. 387 c.p.c.

    È richiamato in parallelo all'art. 358 c.p.c. per affermare la consumazione del potere di impugnazione dopo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima impugnazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono evocati dal ricorrente come norme violate in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente per contestare il riparto e la valutazione dell'onere della prova circa le condizioni detentive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando contro un provvedimento è stata già proposta un'impugnazione, la notificazione di tale impugnazione fa decorrere il termine breve per proporre una diversa impugnazione avverso lo stesso provvedimento, con effetti equivalenti alla notificazione della decisione ai fini dell'art. 325 c.p.c.
  • La seconda impugnazione è inammissibile se, al momento della sua proposizione, sia già intervenuta la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o estinzione della prima impugnazione, per effetto del principio di consumazione del potere di impugnazione.
  • Nei procedimenti ex art. 35-ter ord. penit., il decreto del tribunale non è reclamabile; la scelta di utilizzare un rimedio non previsto non impedisce che il termine breve per il ricorso per cassazione decorra dalla prima impugnazione comunque proposta.
  • Le censure di merito sulla valutazione delle prove e sul computo dello spazio detentivo restano prive di esame se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine processuale utile.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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