Sentenza del 10/03/2017 n. 6190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla CS s.r.l. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, determinando maggiori IRPEG, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni, sulla base di una verifica e di un processo verbale di constatazione. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia da parte della Commissione tributaria regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Contestava, tra l'altro, la determinazione delle percentuali di ricarico, l'insufficienza della campionatura utilizzata dall'Ufficio, il metodo di accertamento, il mancato allegamento del processo verbale di constatazione e l'applicazione temporale del D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1, lett. d).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo erronea l'applicazione del D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1, lett. d), al di fuori del relativo ambito temporale, dopo l'emanazione degli studi di settore. Ha rigettato la seconda articolazione del primo motivo, relativa alla presenza di uno spazio bianco nella parte narrativa della sentenza, ritenendola irrilevante ai fini della comprensibilità della motivazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per difetto di autosufficienza del ricorso, poiché la società non aveva trascritto adeguatamente le parti dell'avviso di accertamento necessarie per consentire il controllo della Corte. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo e richiede che la ricostruzione del reddito sia fondata su elementi idonei. La Corte non ha esaminato nel merito la censura sulla sufficienza delle presunzioni, dichiarandola inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Richiamato dalla contribuente per sostenere che l'Ufficio avesse utilizzato sostanzialmente un metodo induttivo, nonostante avesse formalmente richiamato il comma 1. La questione non è stata scrutinata nel merito.
Stabilisce l'onere della prova. La contribuente lamentava l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno della ricostruzione dei margini di ricarico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Riguarda la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e il richiamo ad altri documenti. La Corte non ha verificato se il processo verbale di constatazione dovesse essere allegato, poiché il motivo non riportava adeguatamente il contenuto dell'avviso di accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. Anche la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1, lett. d)
La norma ha natura transitoria e non può essere applicata oltre il proprio ambito temporale, in particolare dopo l'emanazione degli studi di settore. L'erronea applicazione temporale della disposizione ha determinato la cassazione della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza dell'omessa considerazione di un fatto decisivo o di una motivazione obiettivamente carente o illogica; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o riportare in modo puntuale le parti degli atti rilevanti: il difetto di autosufficienza può comportare l'inammissibilità della censura senza esame del merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente percentuali di ricarico, campionamenti e attendibilità delle prove, salvo che la motivazione del giudice di merito sia totalmente carente, manifestamente illogica o ometta un fatto decisivo.
- Una norma transitoria deve essere applicata esclusivamente entro il periodo temporale previsto; l'applicazione oltre tale periodo può determinare la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
- Un errore redazionale nella parte relativa allo svolgimento del processo non determina automaticamente la nullità della sentenza, se la motivazione decisoria resta leggibile e logicamente comprensibile.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva del contribuente: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando la disciplina temporalmente corretta.
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