Cassazione Civile, Ordinanza n. 19470/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva somministrato personale, per il pagamento di euro 101.602,79. La società destinataria dell'ingiunzione propose opposizione davanti al Tribunale di Modena, eccependo in compensazione un proprio credito di rivalsa verso il somministratore, sostenendo di avere pagato, quale utilizzatore della manodopera, i crediti dei lavoratori somministrati ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 81/2015. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto e ritenne ammissibile la compensazione in sede ordinaria, senza necessità di preventiva verifica fallimentare. La Corte d'appello di Bologna rigettò l'appello del fallimento, affermando che l'eccezione di compensazione poteva essere proposta nel giudizio ordinario e non era subordinata all'ammissione del controcredito allo stato passivo. Il fallimento ricorse per cassazione denunciando violazione degli artt. 24, 52, 56, 93 e 95 l.fall. e degli artt. 32, 151, 155, 201 e 203 CCII, sostenendo che l'eccezione di compensazione dovesse essere esaminata solo in sede concorsuale, mediante domanda di insinuazione al passivo, per garantire il contraddittorio tra tutti i creditori e il monopolio del giudice fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in via riconvenzionale l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento per paralizzare, in tutto o in parte, la domanda della curatela. La preventiva ammissione di quel controcredito allo stato passivo non è condizione né presupposto processuale della semplice eccezione di compensazione, finché non si passi a una domanda riconvenzionale autonoma di accertamento o condanna. La Corte ha distinto tale ipotesi da quella in cui sia il curatore a far valere la compensazione in sede di verifica del passivo, dove opera il c.d. monopolio del giudice concorsuale. Ha inoltre escluso che il diverso recente orientamento sull'esclusività della sede concorsuale per alcune domande pregiudiziali incidesse sulla questione, poiché qui si trattava di fatti impeditivi dedotti davanti al giudice ordinario. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato di legittimità.
La compensazione tra crediti e debiti verso il fallito è opponibile dal terzo convenuto in giudizio ordinario promosso dalla curatela, senza preventiva insinuazione del controcredito allo stato passivo, purché resti un'eccezione e non diventi domanda riconvenzionale.
La procedura di accertamento del passivo opera per le domande di ammissione al concorso e per le pretese autonome, non per la mera eccezione di compensazione nel giudizio ordinario promosso dalla curatela.
art. 35, comma 2, d.lgs. 81/2015
Norma richiamata nei fatti per il credito di rivalsa dell'utilizzatore della manodopera verso il somministratore, posto in compensazione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa esclusività della sede concorsuale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del concorso formale e della centralità della procedura concorsuale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il controcredito dovesse essere fatto valere mediante domanda di insinuazione.
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro della verifica del passivo.
Richiamato dal ricorrente tra le norme del codice della crisi asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate a favore della tesi dell'attrazione concorsuale.
La Corte osserva che nel codice della crisi non è stato riprodotto un criterio di attrazione nella sede concorsuale dell'accertamento di ogni credito opposto in compensazione, come ipotizzato dal progetto di riforma richiamato.
Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme invocate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dalla curatela fallimentare per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento per paralizzare la domanda, senza necessità che quel controcredito sia previamente ammesso al passivo.
- La preventiva insinuazione al passivo non è condizione di ammissibilità dell'eccezione di compensazione, quando essa resti mera eccezione riconvenzionale e non si trasformi in domanda autonoma di accertamento o di condanna.
- Il procedimento di verifica del passivo è riservato ai crediti fatti valere nei confronti della massa e alle domande che mirano a una pronuncia idonea al giudicato; non assorbe i fatti impeditivi dedotti contro la pretesa della curatela nel giudizio ordinario.
- Il c.d. monopolio del giudice concorsuale opera per le eccezioni di compensazione sollevate dal curatore nella verifica dello stato passivo, non per le eccezioni sollevate dal terzo convenuto nel giudizio ordinario instaurato dalla curatela.
- L'orientamento consolidato di legittimità preclude la censura ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la questione di diritto sia già definita da un indirizzo costante della Corte.
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