Cassazione Civile, Ordinanza n. 16536/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di operazioni poste in essere tra due società, nell'ambito della costituzione di una nuova società per la produzione e commercializzazione di zucchero da uva e derivati: conferimento di un ramo d'azienda, di macchinari, di un opificio industriale e di un marchio, tutti qualificati dalle parti come atti soggetti a IVA. L'Agenzia delle entrate ha invece ritenuto che l'insieme delle operazioni integrasse una cessione di ramo d'azienda imponibile ai fini dell'imposta di registro, emettendo avviso di liquidazione/recupero dell'imposta, oltre interessi e sanzioni, e un avviso di accertamento IVA, con sospensione del rimborso IVA. In appello la CTR ha dato ragione all'Ufficio, riducendo solo le sanzioni. In Cassazione le società hanno proposto otto motivi: tardività dell'appello; omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sull'imposta di registro, sull'interpretazione contrattuale e sull'onere della prova; motivazione apparente e violazione di norme del d.P.R. 131/1986; violazione della disciplina dell'accertamento con adesione; mancato contraddittorio endoprocedimentale; violazione della direttiva IVA e richiesta di rinvio pregiudiziale; illegittimità del recupero IVA; errata applicazione di norme sull'imposta di registro, sullo Statuto del contribuente e sulle sanzioni. Nelle more, però, le contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata sia per l'imposta di registro sia per l'IVA, versando quanto dovuto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la rinuncia ai motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto che, per l'avviso relativo all'imposta di registro, la contribuente aveva aderito alla rottamazione delle cartelle ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento degli importi e rinuncia al giudizio; per l'avviso IVA, aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, risultando regolare la documentazione e il pagamento. In presenza di tali sopravvenienze, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia/sopravvenuta cessazione dell'interesse, senza provvedere sulle censure di merito. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di lite e la debenza del raddoppio del contributo unificato, rilevando che la rinuncia era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato quale norma posta a fondamento della riqualificazione delle operazioni come cessione di ramo d'azienda ai fini dell'imposta di registro
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 conv. con L. n. 225 del 2016
la definizione agevolata delle cartelle, con pagamento degli importi e rinuncia al giudizio, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia del debitore una volta perfezionata la procedura
art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 conv. con L. n. 96 del 2017
la definizione agevolata dell'avviso IVA, se regolarmente perfezionata, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio per sopravvenuta cessazione dell'interesse
è il fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
la definizione agevolata comporta l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio
art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
la comunicazione dell'esattore sugli importi dovuti completa il procedimento di definizione
art. 267 TFUE
invocato dalle ricorrenti per chiedere il rinvio pregiudiziale sulla disciplina IVA, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata prevista dalla legge e versa quanto dovuto, la controversia pendente in cassazione si estingue per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- La definizione agevolata delle cartelle esattoriali e quella degli avvisi/accertamenti fiscali, una volta perfezionate, assorbono il costo del processo e rendono non dovuta la liquidazione delle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la rinuncia al ricorso deriva da una sopravvenienza successiva alla proposizione dell'impugnazione.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale e le censure di merito restano assorbite se, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una causa estintiva validamente documentata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16442/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16443/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16444/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16445/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16446/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16448/2024 del 13/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →