Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16536/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni poste in essere tra due società, nell'ambito della costituzione di una nuova società per la produzione e commercializzazione di zucchero da uva e derivati: conferimento di un ramo d'azienda, di macchinari, di un opificio industriale e di un marchio, tutti qualificati dalle parti come atti soggetti a IVA. L'Agenzia delle entrate ha invece ritenuto che l'insieme delle operazioni integrasse una cessione di ramo d'azienda imponibile ai fini dell'imposta di registro, emettendo avviso di liquidazione/recupero dell'imposta, oltre interessi e sanzioni, e un avviso di accertamento IVA, con sospensione del rimborso IVA. In appello la CTR ha dato ragione all'Ufficio, riducendo solo le sanzioni. In Cassazione le società hanno proposto otto motivi: tardività dell'appello; omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sull'imposta di registro, sull'interpretazione contrattuale e sull'onere della prova; motivazione apparente e violazione di norme del d.P.R. 131/1986; violazione della disciplina dell'accertamento con adesione; mancato contraddittorio endoprocedimentale; violazione della direttiva IVA e richiesta di rinvio pregiudiziale; illegittimità del recupero IVA; errata applicazione di norme sull'imposta di registro, sullo Statuto del contribuente e sulle sanzioni. Nelle more, però, le contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata sia per l'imposta di registro sia per l'IVA, versando quanto dovuto e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la rinuncia ai motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto che, per l'avviso relativo all'imposta di registro, la contribuente aveva aderito alla rottamazione delle cartelle ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento degli importi e rinuncia al giudizio; per l'avviso IVA, aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, risultando regolare la documentazione e il pagamento. In presenza di tali sopravvenienze, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia/sopravvenuta cessazione dell'interesse, senza provvedere sulle censure di merito. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di lite e la debenza del raddoppio del contributo unificato, rilevando che la rinuncia era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata prevista dalla legge e versa quanto dovuto, la controversia pendente in cassazione si estingue per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata delle cartelle esattoriali e quella degli avvisi/accertamenti fiscali, una volta perfezionate, assorbono il costo del processo e rendono non dovuta la liquidazione delle spese di lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la rinuncia al ricorso deriva da una sopravvenienza successiva alla proposizione dell'impugnazione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale e le censure di merito restano assorbite se, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una causa estintiva validamente documentata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.