Cassazione Civile, Ordinanza n. 27339/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. Un agente della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo e il Tribunale aveva ammesso i crediti da esso vantati per sanzioni, aggi e spese maturati su crediti d’imposta già ammessi, rilevando che l’organo della procedura non aveva giurisdizione a decidere sull’inesigibilità delle poste contestate e comunque escludendo che l’ente avesse la qualità di ente ecclesiastico non commerciale con diritto alla sospensione del pagamento ex art. 1, comma 225, l. 311/2004, come prorogato. La ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina speciale sugli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle norme tributarie richiamate, sostenendo che la prova della prevalenza dell’attività commerciale non gravasse su di essa, che l’eventuale perdita della qualifica avrebbe richiesto un formale provvedimento presidenziale e che il tribunale avesse erroneamente valorizzato la sola ammissione all’amministrazione straordinaria come indice della prevalenza dell’attività commerciale sanitaria; con il secondo ha censurato l’affermazione del tribunale circa il difetto di giurisdizione del giudice delegato a pronunciarsi sull’inesigibilità dei crediti controversi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, presupposto dell’amministrazione straordinaria per imprese soggette alle norme sul fallimento, passa in giudicato anche quanto all’accertamento della qualità di impresa commerciale dell’ente; pertanto tale status non può essere rimesso in discussione nel giudizio di verifica del passivo. Ha inoltre ribadito che, ai fini della qualifica di imprenditore commerciale, rileva l’effettivo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di attività d’impresa commerciale, anche se finalizzata a scopi altruistici o istituzionali. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 225, l. 311/2004
Disposizione richiamata dalla ricorrente quale base della sospensione dal pagamento dei crediti, ma ritenuta non utilmente invocabile nel giudizio perché preclusa dall’accertamento definitivo della natura commerciale dell’ente.
art. 1, comma 188, l. 147/2013
Norma richiamata come proroga della disciplina favorevole invocata dall’ente.
Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina speciale relativa alla sospensione e al trattamento dei crediti.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno del regime speciale invocato.
Richiamato per sostenere la specificità del regime fiscale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Richiamato per sostenere che la perdita della qualifica di ente non commerciale richiederebbe presupposti e forme proprie.
La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa ai sensi di questa norma è idonea a passare in giudicato anche sull’accertamento della natura di impresa commerciale dell’ente ammesso all’amministrazione straordinaria.
Individua le imprese che possono accedere all’amministrazione straordinaria, presupponendo la qualità di impresa soggetta alle disposizioni sul fallimento.
Richiamato per affermare che sono soggette al fallimento le imprese che esercitano attività commerciale.
Richiamato implicitamente nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, quando presuppone l’accesso dell’ente all’amministrazione straordinaria come impresa soggetta a fallimento, fa giudicato anche sull’accertamento della qualità di imprenditore commerciale dell’ente.
- In un successivo giudizio interno alla procedura concorsuale non è consentito rimettere in discussione la natura commerciale dell’ente se tale status risulta già definitivamente accertato nel procedimento presupposto.
- Ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale rileva lo svolgimento in concreto, esclusivo o prevalente, di attività commerciale; il perseguimento di finalità altruistiche o istituzionali non esclude, di per sé, la natura imprenditoriale dell’attività svolta.
- Il movente soggettivo o la destinazione sociale dei proventi è giuridicamente irrilevante quando l’attività esercitata presenta in concreto i caratteri dell’impresa commerciale.
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