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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09631/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi richiamati. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, poi in liquidazione, aveva ricevuto un avviso di accertamento del 23 dicembre 2015 relativo all’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di un maggior imponibile non contabilizzato ai fini IRES, IVA e IRAP, fondato sulle presunzioni di vendita di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441/1997. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo insufficiente la denuncia penale, poi prodotta in giudizio, perché non presentata prima della scadenza del termine ordinario di accertamento non raddoppiato. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente sul raddoppio dei termini, che richiede la sussistenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia stata presentata tardivamente o il procedimento sia stato archiviato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando l’orientamento secondo cui, per gli accertamenti notificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina transitoria, il raddoppio opera in presenza dei presupposti penali previsti dalla normativa previgente e non richiede che la denuncia sia stata presentata entro il termine originario di decadenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per gli accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente sul raddoppio dei termini: esso opera quando emergano seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia presentata tardivamente o il procedimento penale sia archiviato.
  • La disciplina transitoria introdotta dalla l. n. 208/2015 non si applica agli avvisi già notificati per periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, restando salvi gli effetti degli atti impositivi già emessi.
  • Quando operi la disciplina previgente, il giudice tributario non deve sindacare la strumentalità della denuncia né pretendere che essa sia stata presentata entro il termine ordinario di decadenza; rileva la sussistenza del presupposto penale che fa sorgere l’obbligo di denuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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