Cassazione Civile, Ordinanza n. 09631/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi richiamati. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, poi in liquidazione, aveva ricevuto un avviso di accertamento del 23 dicembre 2015 relativo all’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di un maggior imponibile non contabilizzato ai fini IRES, IVA e IRAP, fondato sulle presunzioni di vendita di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441/1997. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo insufficiente la denuncia penale, poi prodotta in giudizio, perché non presentata prima della scadenza del termine ordinario di accertamento non raddoppiato. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente sul raddoppio dei termini, che richiede la sussistenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia stata presentata tardivamente o il procedimento sia stato archiviato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando l’orientamento secondo cui, per gli accertamenti notificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina transitoria, il raddoppio opera in presenza dei presupposti penali previsti dalla normativa previgente e non richiede che la denuncia sia stata presentata entro il termine originario di decadenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di censura per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 43, comma 3, d.P.R. 28 settembre 1973, n. 600
Disciplina i termini di accertamento; nella versione applicabile al caso, i termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale.
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma sui termini di accertamento IVA; opera il raddoppio secondo la disciplina previgente in presenza dei presupposti penali.
art. 1, comma 132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamata la disciplina transitoria: per gli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 e relativi a periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016, il raddoppio è subordinato alla presentazione o trasmissione della denuncia penale entro il termine originario.
art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Le modifiche non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria.
Richiamato dalla disciplina transitoria come norma che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
d.P.R. 28 settembre 1973, n. 600
Fonte della disciplina generale dei termini di accertamento per le imposte dirette.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Fonte della disciplina generale dei termini di accertamento per l’IVA.
È indicato come base delle presunzioni di vendita utilizzate dall’Ufficio per fondare l’accertamento.
È richiamato quale catalogo dei reati tributari la cui violazione può comportare l’obbligo di denuncia e il conseguente raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Per gli accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente sul raddoppio dei termini: esso opera quando emergano seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia presentata tardivamente o il procedimento penale sia archiviato.
- La disciplina transitoria introdotta dalla l. n. 208/2015 non si applica agli avvisi già notificati per periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, restando salvi gli effetti degli atti impositivi già emessi.
- Quando operi la disciplina previgente, il giudice tributario non deve sindacare la strumentalità della denuncia né pretendere che essa sia stata presentata entro il termine ordinario di decadenza; rileva la sussistenza del presupposto penale che fa sorgere l’obbligo di denuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09586/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09588/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09594/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →