Cassazione Civile, Ordinanza n. 29432/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta dalla procedura fallimentare ai sensi dell'art. 44 l. fall., accolta in primo grado, con cui è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti della curatela di un atto del 3 marzo 2014 con cui il fallito, quale socio accomandatario, aveva trasferito alla moglie la metà indivisa di alcuni immobili, e dei successivi atti di vendita del 16 luglio 2014 e 2 ottobre 2014 con cui la moglie e altro coerede avevano venduto l'intera proprietà al ricorrente. In appello i convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda e avevano eccepito, da un lato, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, dall'altro, l'estinzione del processo sostenendo che, dopo un'ordinanza di sospensione fino al 31 maggio 2017 adottata dal Tribunale su loro richiesta in relazione all'art. 49 d.l. 189/2016, la riassunzione da parte della curatela era tardiva. In cassazione hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, assumendo che l'azione ex art. 44 l. fall. avrebbe inciso su diritti reali e sarebbe quindi soggetta a mediazione obbligatoria; 2) violazione degli artt. 297, comma 2, e 307 c.p.c. e dell'art. 49 d.l. 189/2016, sostenendo che il provvedimento del Tribunale fosse una vera sospensione e non un mero rinvio, con conseguente tardività della riassunzione e estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. non rientra tra le controversie in materia di diritti reali soggette a mediazione obbligatoria, perché è diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale e produce soltanto un'inefficacia relativa dell'atto dispositivo, senza incidere sulla validità del trasferimento inter partes. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la qualificazione del provvedimento del Tribunale come mero rinvio, e non come sospensione rilevante ai fini dell'estinzione, derivava da un apprezzamento di merito fondato sull'interpretazione della volontà processuale della parte istante; tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità come errore di diritto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione prevista da questa norma è qualificata come azione di inefficacia relativa, finalizzata a tutelare la massa e la garanzia patrimoniale dei creditori, senza incidere sulla validità del trasferimento tra le parti del negozio.
La mediazione obbligatoria non si applica alle controversie aventi a oggetto l'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall., poiché non si tratta di controversie in materia di diritti reali.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione tempestiva dopo la sospensione; la Corte ritiene inammissibile la censura perché dipende dalla qualificazione del provvedimento del giudice di merito.
Richiamato insieme all'art. 297 c.p.c. per sostenere l'estinzione del processo, ma la relativa doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile nel caso concreto.
La Corte d'appello ha escluso che ricorresse una sospensione volontaria ai sensi di questa norma, mancando un'istanza congiunta di tutte le parti.
È stato interpretato dalla Corte territoriale come contenente due fattispecie distinte: sospensione ex lege per i processi pendenti in uffici giudiziari siti nei Comuni dell'allegato 1 e rinvio d'ufficio delle udienze per parti o difensori residenti in tali Comuni; nel caso concreto il processo davanti al Tribunale di Roma non rientrava nella sospensione ex lege.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La funzione dell'azione revocatoria/inefficacia è ricondotta alla ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del debitore verso i creditori.
Massime di principio
- L'azione che mira a rendere inefficace verso i creditori un atto dispositivo del debitore non è, di regola, una controversia sui diritti reali: essa tutela la garanzia patrimoniale e lascia intatta la validità del trasferimento tra le parti.
- La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria va verificata in base all'oggetto effettivo della domanda e non sulla base dell'effetto economico indiretto che la pronuncia può avere sui beni coinvolti.
- La qualificazione di un provvedimento processuale come sospensione o mero rinvio, quando dipenda dall'interpretazione della volontà della parte istante e del contesto processuale, è apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione come errore di diritto, salvo vizi logici o giuridici specifici.
- L'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione presuppone che la precedente interruzione o sospensione sia giuridicamente qualificabile come tale secondo la disciplina applicabile; se il giudice di merito ricostruisce il provvedimento come mero rinvio, non opera il regime dell'art. 307 c.p.c.
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