Cassazione Civile, Ordinanza n. 23850/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due sanzioni disciplinari irrogate a un dipendente con mansioni di macchinista, che rivestiva anche la carica di coordinatore nazionale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La società gli aveva contestato, da un lato, una dichiarazione di solidarietà resa in favore di operai di altro stabilimento, nella quale si paragonava la loro situazione a quella vissuta dal dipendente in occasione di un precedente licenziamento; dall’altro, un’intervista/dichiarazione pubblicata su un quotidiano locale su incidenti ai viaggiatori per guasti alle porte e su decessi per infortuni sul lavoro, poi rettificata quanto al periodo temporale di riferimento per effetto di un fraintendimento del giornalista. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la sospensione disciplinare di dieci giorni e aveva condannato la società alla restituzione della retribuzione non percepita. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) apparente o illogica motivazione e nullità della sentenza sul primo addebito, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato la falsità dell’equiparazione tra le situazioni e la lesione dell’immagine aziendale; 2) violazione dei canoni ermeneutici e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che un documento delle trattative conciliative fosse stato travisato; 3) violazione delle norme costituzionali, del d.lgs. n. 81/2008 e degli obblighi di correttezza, affermando che le dichiarazioni esorbitassero dai limiti dell’attività di RLS e avessero valenza solo politico-sindacale; 4) apparente o illogica motivazione e nullità sulla rilevanza della rettifica del secondo addebito, contestando che il giudice avesse ritenuto credibile il fraintendimento del giornalista; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova circa la veridicità delle dichiarazioni a mezzo stampa; 6) nullità per omessa motivazione sulla mancata ammissione di prova testimoniale e omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai decessi sul lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzo, quarto e quinto motivi, osservando che la Corte d’appello aveva congruamente motivato nel ritenere le espressioni del lavoratore riconducibili al legittimo diritto di critica sindacale, entro i limiti di continenza formale e sostanziale, senza attribuzioni apertamente disonorevoli o denigratorie; ha inoltre ritenuto inammissibili il secondo e il sesto motivo, rispettivamente perché cumulavano censure eterogenee e si risolvevano in una diversa lettura del materiale probatorio, e perché chiedevano in sostanza una rivalutazione delle prove e delle scelte istruttorie, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha confermato quindi la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza; la Corte esclude la mancanza o apparenza di motivazione della decisione di merito
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello congrua e non apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento alla sufficienza della motivazione
art. 360 c.p.c.
utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; la Corte nega il vizio
art. 1324 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione all’interpretazione di atti unilaterali o preparatori
art. 1362 ss. c.c.
richiamati come canoni ermeneutici; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la mera contrapposizione di una diversa interpretazione plausibile
art. 21 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica
art. 39 Cost.
richiamato quale fondamento della libertà sindacale e della tutela degli interessi collettivi perseguiti dal sindacalista/RLS
artt. 47-50 d.lgs. n. 81/2008
richiamati in relazione alla posizione del RLS e alla tutela connessa alle sue funzioni
art. 2104 c.c.
richiamato nel contesto degli obblighi del lavoratore e dei limiti disciplinari
art. 1175 c.c.
richiamato quale canone di correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro
art. 1375 c.c.
richiamato quale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro
art. 2697 c.c.
la Corte precisa che la violazione è deducibile solo se l’onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata; qui, invece, la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento della tutela della persona umana e limite esterno all’esercizio del diritto di critica
Massime di principio
- Il lavoratore che rivesta anche una funzione sindacale o di rappresentanza dei lavoratori può esercitare un diritto di critica più incisivo nei confronti del datore di lavoro, purché resti entro i limiti della continenza formale e sostanziale e non attribuisca all’impresa o ai suoi dirigenti fatti apertamente disonorevoli o denigratori non provati.
- La valutazione circa il superamento dei limiti di pertinenza e continenza del diritto di critica, specie in ambito sindacale, è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, логica e priva di salti argomentativi.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare cumulativamente, sulla stessa questione, censure incompatibili di violazione di legge e di vizio motivazionale, né ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio o una diversa interpretazione di documenti plausibilmente interpretati dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando la parte censuri, sotto tale etichetta, la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
- Il giudice di merito può escludere, anche implicitamente, la rilevanza di una prova testimoniale quando abbia già formato il proprio convincimento sulla base di altre risultanze; in cassazione non è possibile chiedere un terzo grado di merito sulla selezione delle prove.
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