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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25042/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico veterinario aveva svolto, dal 2002 al 2009/2010, attività in favore di una azienda sanitaria provinciale in forza di una serie di contratti a tempo determinato e poi di un rapporto stabilizzato. I contratti erano stati formalizzati come incarichi di diritto privato per progetti finalizzati nel settore della sorveglianza veterinaria e della sanità animale. Il professionista aveva chiesto il riconoscimento, per l'intero periodo, del trattamento economico previsto per i medici veterinari convenzionati dall'ACN 23 marzo 2005, oltre interessi, rivalutazione e danni. In appello la domanda era stata accolta perché il rapporto era stato qualificato come collaborazione coordinata e continuativa assimilabile a rapporto convenzionato; l'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 15 octies d.lgs. 502/1992, dell'art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 61 d.lgs. 276/2001, sostenendo che i contratti erano legittimi, riferiti a progetti specifici e non a compiti ordinari, e che la Corte d'appello aveva indebitamente applicato categorie del lavoro a progetto; 2) violazione dell'art. 409 c.p.c., dell'art. 2222 c.c. e degli artt. 13 e 21 ACN 2005, contestando la qualificazione del rapporto come parasubordinato e l'assimilazione ai veterinari convenzionati; 3) violazione della norma transitoria n. 4 ACN 2005, dell'art. 2-nonies L. 138/2004, dell'art. 15 octies d.lgs. 502/1992 e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., sostenendo che la disciplina collettiva si applica solo ai rapporti convenzionali già formalizzati e non ai rapporti nati come incarichi per progetti finalizzati ex art. 15 octies.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha ritenuto inammissibile il primo motivo e, quanto al secondo, inammissibile nella parte diretta a contestare l'accertamento di fatto sulla natura parasubordinata del rapporto, ma fondato nella parte in cui la Corte d'appello aveva applicato l'ACN 2005 e la sua norma transitoria n. 4 a un rapporto non convenzionale formalizzato. La Corte ha quindi cassato la sentenza di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del professionista volta al riconoscimento delle differenze retributive parametrate all'ACN 2005. La Corte ha affermato che i contratti ex art. 15 octies d.lgs. 502/1992 richiedono oggetto specifico, temporaneità, collegamento con esigenze straordinarie e impossibilità per l'amministrazione di farvi fronte con personale in servizio; la norma transitoria dell'ACN 2005 riguarda solo rapporti convenzionali a tempo determinato già instaurati secondo la procedura propria della convenzione e non può essere estesa, per via sostanziale, a incarichi formalizzati diversamente. In difetto di un rapporto convenzionale valido, il lavoratore non poteva ottenere quelle differenze retributive, restando astrattamente percorribili solo azione risarcitoria o azione di arricchimento senza causa, non proposte o non accolte nei precedenti gradi.

Norme richiamate

  • art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992

    «Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, ... assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato»

    Consente incarichi a termine solo per progetti specifici, non sostitutivi dell'attività ordinaria, con personale qualificato e per esigenze temporanee e contingenti che l'azienda non può fronteggiare con risorse interne.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio... incarichi individuali ad esperti di provata competenza...»

    È letto in combinazione con l'art. 15 octies come parametro che impone temporaneità, specificità dell'oggetto, qualificazione dell'incaricato e impossibilità di soddisfare l'esigenza con personale interno.

  • art. 409 c.p.c., n. 3

    Richiamato come norma di qualificazione del rapporto parasubordinato; la Corte ha distinto l'accertamento di fatto della parasubordinazione dal tema dell'applicabilità dell'ACN.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto; la Corte ha escluso che ciò potesse fondare il diritto alle differenze retributive dell'ACN.

  • art. 13 ACN 23 marzo 2005

    Regola il campo di applicazione dell'accordo per rapporti convenzionati; non si estende a rapporti nati come incarichi ex art. 15 octies non formalizzati come convenzione.

  • art. 21 ACN 23 marzo 2005

    Richiamato nel ricorso come parte della disciplina invocata per il trattamento economico, ma ritenuto non applicabile al caso concreto.

  • norma transitoria n. 4 ACN 23 marzo 2005

    «I rapporti convenzionali a tempo determinato... devono essere conformi... I rapporti convenzionali non conformi adottano... le clausole normative ed economiche del presente Accordo»

    Si applica solo ai rapporti convenzionali già formalizzati e non conformi, non ai contratti per progetti finalizzati ex art. 15 octies, sicché non giustifica il pagamento del trattamento economico dell'ACN a soggetti non convenzionati.

  • art. 2-nonies L. n. 138/2004

    È richiamato come parametro di conformità dei rapporti convenzionali a tempo determinato nel sistema dell'ACN.

  • artt. 1362, 1363 e 1365 c.c.

    Evocati per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica della norma transitoria; la Corte ha respinto l'estensione dell'ACN oltre i rapporti convenzionali formali.

  • art. 2126 c.c.

    «La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione...»

    Non è applicabile per riconoscere le differenze retributive nel caso di un rapporto qualificato come autonomo/parasuubordinato con la P.A.; al più opera nei casi di lavoro subordinato o, in ipotesi specifiche, per tutele risarcitorie nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • art. 2041 c.c.

    Indicato come possibile rimedio residuale per ottenere un ristoro in presenza di prestazioni rese senza valido titolo retributivo, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • I contratti a tempo determinato stipulati dalla P.A. per l'attuazione di progetti finalizzati sono legittimi solo se l'oggetto è specifico, l'esigenza è temporanea e contingente, il progetto non sostituisce l'attività ordinaria e l'amministrazione non può farvi fronte con personale in servizio.
  • La mera esistenza di un progetto non basta a giustificare l'utilizzo di contratti ex art. 15 octies d.lgs. 502/1992: occorre anche il collegamento con un bisogno straordinario non fronteggiabile con l'ordinaria organizzazione dell'ente e con personale interno.
  • La facoltà di rinnovo di incarichi conferiti ex art. 15 octies presuppone la persistente sussistenza delle medesime esigenze temporanee che avevano giustificato l'incarico originario.
  • Le norme dell'ACN destinate ai rapporti convenzionati formalmente instaurati non possono essere applicate per via sostanziale a rapporti nati come incarichi per progetti finalizzati o comunque non convenzionali, anche se in concreto la prestazione presenti tratti analoghi alla parasubordinazione.
  • In caso di utilizzo irregolare di forme contrattuali con la P.A., il lavoratore non può automaticamente rivendicare il trattamento economico previsto per una diversa tipologia negoziale: il rimedio va individuato, se del caso, nella tutela risarcitoria o nell'azione di arricchimento senza causa, non nel travaso indiscriminato del contratto collettivo estraneo al rapporto.
  • L'accertamento della parasubordinazione non comporta di per sé l'applicazione della disciplina economica prevista per i rapporti convenzionati, se manca il presupposto formale della convenzione e della procedura prevista dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàArricchimento senza causa

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