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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25008/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice del settore dei trasporti pubblici volta a ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico, sostenendo che nella retribuzione pensionabile dovessero essere incluse anche le ore di lavoro straordinario prestate oltre l’orario normale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo computabile, ai fini pensionistici, la sola quota di retribuzione tabellare riferibile alle ore straordinarie, con esclusione della maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17 della l. n. 889/1971, sostenendo che, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario debba essere totalmente escluso dalla base pensionabile, senza alcuna scissione tra quota tabellare e maggiorazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario è integralmente estraneo alla base pensionabile ai sensi degli artt. 5 e 17 della l. n. 889/1971. Ha quindi escluso che tale emolumento possa essere scomposto in una parte pari alla retribuzione tabellare, computabile ai fini pensionistici, e in una parte di maggiorazione non computabile. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l’originaria domanda della lavoratrice. Il ricorso dell’INPS è stato quindi accolto e la pretesa pensionistica respinta.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 889/1971

    Il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, è considerato come voce unitaria e non come somma scomponibile in quota tabellare e maggiorazione.

  • art. 17 l. n. 889/1971

    Esclude dalla retribuzione pensionabile i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 5; il richiamo agli elementi della retribuzione tabellare non consente di includere una quota del compenso straordinario nella base pensionabile.

Massime di principio

  • Per il personale cui si applica una disciplina speciale della base pensionabile, il compenso per lavoro straordinario va valutato secondo la qualificazione legale della voce retributiva e non può essere artificiosamente frazionato in componenti autonome ai fini del computo pensionistico.
  • Quando la norma esclude dalla retribuzione pensionabile i compensi per lavoro straordinario, l’esclusione opera in modo integrale sull’emolumento, salvo diversa previsione espressa del legislatore.
  • Il riferimento alla retribuzione tabellare in una disposizione sulla determinazione della pensione non consente, di per sé, di imputare alla base pensionabile una quota del compenso straordinario, se la voce straordinario è normativamente considerata unitariamente.

Come è indicizzato

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