Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito INPS relativo a contributi previdenziali pretesi in relazione a tre collaboratori impiegati nella palestra gestita dalla società, qualificati dall'ente come lavoratori che svolgevano in modo abituale e professionale l'attività di istruttore sportivo. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e respinto l'opposizione, ritenendo che la prestazione fosse svolta con carattere professionale e quindi fuori dal perimetro dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la norma sarebbe applicabile anche alla ricorrente in quanto società sportiva dilettantistica; 2) violazione degli artt. 53 e 69, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 2 l. n. 91/1981, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando l'accertamento della natura professionale dell'attività svolta; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che due dei tre collaboratori svolgevano altre attività da considerarsi principali rispetto a quella di istruttore sportivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando in continuità con il proprio orientamento che l'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986 non si applica ai compensi percepiti da chi svolga professionalmente l'attività da cui tali somme derivano; pertanto i compensi ai collaboratori non possono essere qualificati come redditi diversi solo perché riferiti ad attività sportive dilettantistiche. Ha esaminato congiuntamente secondo e terzo motivo, osservando che entrambi miravano in sostanza a contestare il giudizio di fatto della Corte d'appello sulla professionalità della prestazione. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fondato il proprio accertamento su elementi quali la continuità pluriennale dell'attività, il possesso di titoli professionali, la prestazione senza soluzione di continuità e la corresponsione di compensi non simbolici; tale valutazione non era sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, omissione che però il terzo motivo non aveva dedotto in modo ammissibile, perché la circostanza che alcuni collaboratori svolgessero anche altre attività non era stata spiegata come idonea, da sola, a escludere la professionalità dell'attività svolta per la società. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986
non comprende tra i redditi diversi le somme percepite da chi svolga professionalmente l'attività da cui derivano; il carattere dilettantistico dell'ente non basta da solo a qualificare i compensi come redditi diversi
art. 53 d.P.R. n. 917/1986
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'inquadramento fiscale dei compensi, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 69, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme fiscali, senza accoglimento della censura
art. 2 l. n. 91/1981
richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dell'attività sportiva, senza esito favorevole
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare il ragionamento presuntivo della Corte d'appello
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare il ragionamento presuntivo della Corte d'appello
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove
art. 350, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo utilizza per escludere una rivalutazione del merito
Massime di principio
- I compensi corrisposti per attività svolte professionalmente non possono essere ricondotti ai redditi diversi per il solo fatto che l'attività sia prestata in ambito sportivo dilettantistico.
- La qualificazione della prestazione come professionale è questione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, non può essere rivalutata nei suoi elementi istruttori se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- La circostanza che un collaboratore svolga anche altre attività lavorative non esclude di per sé che l'attività oggetto di causa sia svolta stabilmente, con continuità e competenza, né che essa sia professionalmente rilevante.
- Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente perché il fatto trascurato, da solo, sarebbe idoneo a sovvertire l'esito del giudizio di merito.
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