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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25013/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'associazione sportiva dilettantistica avverso una cartella esattoriale emessa dall'INPS per contributi previdenziali ritenuti dovuti in relazione ad alcuni collaboratori che svolgevano mansioni di istruttori di fitness, addetti alla segreteria e alle pulizie presso la palestra gestita dall'associazione. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto in parte l'opposizione ritenendo tali soggetti lavoratori subordinati, sulla base delle risultanze testimoniali, e ha escluso che potesse assumere rilievo ostativo una precedente sentenza passata in giudicato resa tra parti diverse e per un diverso periodo temporale. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: (i) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. con riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori, che sarebbero state lette solo parzialmente e non integralmente; (ii) e (iv) falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., assumendo che la subordinazione fosse stata desunta da elementi solo secondari e non decisivi; (iii), (v) e (vi) ancora omesso esame di fatti decisivi per altri lavoratori; (vii) e (viii) violazione dell'art. 3 Cost. e invocazione del giudicato esterno/riflesso, sostenendo che la sentenza del Tribunale di Vicenza, pur resa tra parti diverse, avrebbe dovuto essere valorizzata almeno sul piano probatorio per escludere la subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi, sia perché la sentenza di primo grado e quella d'appello erano conformi sul punto dell'accertamento della subordinazione, sia perché i motivi non individuavano in modo specifico la decisività dei fatti asseritamente trascurati e non spiegavano come le parti di dichiarazioni invocate sarebbero state idonee a sovvertire il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sulla falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., osservando che la Corte territoriale aveva desunto la subordinazione da elementi diretti e significativi, quali l'imposizione di orari fissi, le direttive della datrice e il potere di controllo e organizzazione. Infine, ha dichiarato inammissibili le censure relative al giudicato esterno e al cosiddetto giudicato riflesso, perché la precedente sentenza era intervenuta tra parti diverse e per periodi diversi, sicché non era operante l'art. 2909 c.c.; inoltre, il tentativo di usare quella decisione solo come supporto probatorio ricadeva di nuovo nel vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., precluso dalla doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto/inammissibile nel complesso, con conferma della decisione impugnata e della debenza contributiva accertata.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione è stata ritenuta sussistente sulla base dell'esercizio, da parte del datore, del potere organizzativo e direttivo sui prestatori, desunto da orari fissi, direttive impartite e controllo sull'attività lavorativa.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando non indica specificamente il fatto decisivo trascurato e, nel caso di doppia conforme, è precluso nei limiti fissati dalla norma processuale.

  • art. 360, co. 4 c.p.c.

    In presenza di doppia sentenza conforme sul medesimo accertamento di fatto, il vizio motivazionale ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. non è deducibile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato solo tra le stesse parti, per lo stesso oggetto e il medesimo rapporto; non opera come giudicato esterno quando la precedente sentenza è stata resa tra parti diverse e per un diverso periodo temporale.

  • art. 3 Cost.

    La censura di violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, nel caso esaminato, non è stata ritenuta idonea a superare l'assenza dei presupposti del giudicato esterno e i limiti del sindacato di legittimità sul fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione specifica del fatto storico trascurato e della sua concreta decisività; non è sufficiente richiamare genericamente parti di deposizioni o elementi istruttori già valutati dai giudici di merito.
  • Quando primo e secondo grado convergono nel medesimo accertamento di fatto, il motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile per la regola della doppia conforme.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato può fondarsi su indici significativi quali etero-direzione, orario predeterminato, obbligo di avvertire in caso di assenza e inserimento nell'organizzazione del datore, senza che sia necessario il richiamo a meri elementi accessori.
  • La sentenza passata in giudicato resa tra parti diverse e per un diverso periodo non produce giudicato esterno nel processo successivo; può, al più, essere evocata come elemento argomentativo, ma non consente di aggirare i limiti del sindacato di legittimità sul fatto.
  • L'uso di una precedente decisione come mero supporto probatorio non consente di trasformare una critica alla ricostruzione fattuale in una censura ammissibile in cassazione se manca la specifica dimostrazione della decisività dei fatti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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