Cassazione Civile, Ordinanza n. 25009/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento e da un avviso di addebito con cui venivano richiesti contributi previdenziali alla società calcistica. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo che la società dovesse qualificarsi come società sportiva dilettantistica e, per tale ragione, non fosse tenuta alla contribuzione; in particolare la Corte d'appello aveva escluso rilievo al requisito della professionalità dell'attività svolta, reputandolo non richiesto dall'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986, come interpretato dall'art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009, in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse compiuto un effettivo accertamento della natura dilettantistica e non professionale dell'attività svolta dalla società. La resistente eccepiva inoltre un difetto di procura dell'ente ricorrente, eccezione respinta dalla Cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di procura, ritenendo valida la procura perché specifica e riferibile senza incertezza all'ente, nonostante una discrasia sul nominativo del soggetto indicato in epigrafe. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che l'esenzione di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986 non opera automaticamente per tutte le società sportive dilettantistiche affiliate al CONI, ma richiede la prova, a carico del contribuente, dei presupposti sostanziali dell'esenzione, incluso il fatto che le prestazioni non siano rese con carattere di professionalità e che l'ente operi effettivamente senza fine di lucro in modo conforme a statuto e atto costitutivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986
L'esenzione richiede un accertamento concreto dei presupposti sostanziali: natura effettivamente dilettantistica dell'ente, prestazioni rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, assenza di un distinto obbligo personale, e mancanza di professionalità della prestazione; non basta il mero dato formale dell'affiliazione al CONI.
art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009
È richiamato come norma interpretativa dell'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sulla parte contribuente che la invoca.
Massime di principio
- L'esenzione contributiva collegata ai compensi per attività sportive dilettantistiche non si presume dalla mera qualificazione formale dell'ente o dall'affiliazione a organismi sportivi, ma richiede la prova concreta dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
- La professionalità della prestazione va valutata in senso soggettivo, con riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla sola natura oggettiva della prestazione.
- Quando il contribuente invoca un regime agevolativo o esentivo, incombe su di lui l'onere di dimostrarne tutti i presupposti di fatto e di diritto.
- Un errore nell'indicazione del nominativo del soggetto che rappresenta l'ente non determina invalidità della procura se non vi è incertezza sull'identità dell'ente rappresentato e la volontà di proporre impugnazione risulta chiaramente espressa.
Come è indicizzato
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