Cassazione Civile, Ordinanza n. 24991/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato instaurato pochi giorni prima tra un lavoratore e la società datrice. Il lavoratore aveva rassegnato dimissioni in data 5 settembre 2019, poi revocate il 12 settembre 2019. I giudici di merito hanno ritenuto efficace la revoca, ordinando la riammissione in servizio e negando però le retribuzioni medio tempore maturate, perché il rapporto doveva essere ripristinato nella situazione originaria, ancora nella fase di prova. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 151/2015, sostenendo che la disciplina delle dimissioni telematiche e della revoca entro sette giorni non sarebbe applicabile alle dimissioni rese durante il periodo di prova, anche alla luce dell’art. 1, comma 6, l. n. 183/2014 e dell’art. 12 disp. prel. c.c.; (2) violazione dell’art. 2096 c.c., contestando l’ordine di ripristino del rapporto di lavoro e sostenendo che, in caso di inefficacia o invalidità delle dimissioni in prova, il lavoratore avrebbe soltanto diritto al risarcimento del danno, non alla reintegrazione nel rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 si applichi anche alle dimissioni presentate durante il periodo di prova, poiché la norma esclude espressamente solo il lavoro domestico, le sedi protette e i rapporti con le pubbliche amministrazioni, senza menzionare la prova. Ha inoltre escluso che la circolare ministeriale richiamata dalla ricorrente possa introdurre un’ulteriore eccezione non prevista dalla legge. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la revoca tempestiva ed efficace delle dimissioni elimina l’atto di recesso e fa rivivere il rapporto come mai interrotto; ne consegue il corretto ordine di ripristino del rapporto di lavoro, anche nella fase di prova. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
commi 1-4; comma 7; comma 8-bis
disciplina generale delle dimissioni telematiche e della revoca entro sette giorni; le esclusioni previste sono tassative e non comprendono il periodo di prova.
art. 1, comma 6, l. n. 183/2014
richiamato in relazione alla disciplina delle dimissioni telematiche e alla sua interpretazione sistematica.
richiamato come criterio interpretativo, ma la Corte valorizza soprattutto il dato testuale della norma primaria e la sua ratio.
richiamato per contestare il ripristino del rapporto in prova; la Corte esclude che la natura del patto di prova impedisca l’effetto ripristinatorio conseguente alla revoca efficace delle dimissioni.
individua una delle sedi protette in cui non opera la disciplina telematica ordinaria delle dimissioni.
richiamato per le commissioni di certificazione, altra ipotesi esclusa dalla disciplina ordinaria.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per l’esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede l’obbligo per la parte soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina delle dimissioni telematiche e della revoca entro sette giorni si applica, in assenza di un’espressa esclusione legislativa, anche ai rapporti di lavoro in prova.
- Le circolari ministeriali hanno natura interna e non possono introdurre deroghe o esclusioni non previste dalla norma primaria, né vincolare il giudice nell’interpretazione della legge.
- La revoca tempestiva ed efficace delle dimissioni elimina retroattivamente l’effetto risolutorio del recesso del lavoratore: le dimissioni devono considerarsi come mai avvenute e il rapporto va ripristinato.
- Nel periodo di prova, la libera recedibilità delle parti non esclude che il patto debba svolgersi effettivamente; se il rapporto viene interrotto da dimissioni poi validamente revocate, la fase di prova deve poter proseguire.
- Quando la controversia riguarda l’efficacia della revoca delle dimissioni e non l’illegittimità di un recesso datoriale, non è configurabile un mero diritto al risarcimento del danno in luogo della ripresa del rapporto.
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