Cassazione Civile, Ordinanza n. 25006/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore già assunto a tempo determinato, insieme ad altri colleghi, aveva agito per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per la dedotta violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la società avesse assunto a tempo indeterminato altre persone nel periodo in cui egli era titolare di quel diritto. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ritenendo che la società avesse proceduto a due nuove assunzioni a tempo indeterminato in violazione della precedenza. La Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame della società e rigettato le domande, ordinando anche la restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 420, comma 5, c.p.c., per avere la Corte territoriale utilizzato documenti prodotti tardivamente in primo grado, nonostante fossero già nella disponibilità della società; 2) violazione degli artt. 1, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 81/2015, per avere la Corte d'appello distinto tra assunzioni e conversioni, per non avere considerato che una delle persone assunte era una nuova assunzione e non una stabilizzazione, per avere ignorato l'assenza di un ordine di priorità tra aventi diritto e per la dedotta frode alla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta, nel processo del lavoro, l'ammissione in appello dei documenti in relazione alla precisazione/modificazione della domanda, richiamando i poteri istruttori del giudice di appello; ha anche osservato che parte delle doglianze investivano in realtà il merito. Sul secondo motivo ha affermato che la riassunzione di una lavoratrice già titolare di diritto di precedenza era stata qualificata come nuova assunzione, sicché non veniva in rilievo il tema della conversione del rapporto a termine; ha inoltre rilevato che le questioni sulla mancata formale espressione del diritto di precedenza e sulla frode alla legge erano nuove e non esaminate dalla sentenza impugnata. Quanto all'eventuale preferenza tra lavoratori aventi pari diritto, la Corte ha rilevato che l'art. 24 d.lgs. n. 81/2015 non stabilisce criteri di priorità e che la scelta del datore è censurabile solo per violazione di buona fede e correttezza, ma la Corte d'appello aveva accertato un difetto di allegazione su arbitrarietà e irragionevolezza della scelta, censura non efficacemente confutata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il diritto di precedenza nelle assunzioni successive alla cessazione di un contratto a termine non prevede criteri legali di priorità tra aventi pari diritto; la sua tutela è sindacabile, in mancanza di specifica disciplina, solo alla luce dei principi di buona fede e correttezza e, nel caso esaminato, non risultava efficacemente censurato il difetto di allegazione sulla arbitrarietà della scelta datoriale.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato solo per sostenere la censura sul differente trattamento tra assunzioni e conversioni del contratto a termine; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva perché la riassunzione esaminata era una nuova assunzione.
Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice ed è insindacabile in cassazione; nel caso concreto era coerente con la modifica/precisazione della domanda e con la necessità di consentire alla resistente di difendersi sui fatti come ridefiniti.
Richiamati per affermare che nel rito del lavoro il giudice di appello dispone di poteri discrezionali di acquisizione di documenti e ammissione di prove, non censurabili in sede di legittimità se esercitati nell'ambito del processo e coerentemente con l'oggetto della controversia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 41 Cost.
Richiamato come limite esterno all'esercizio della libertà di iniziativa economica privata, per affermare che la preferenza tra lavoratori con pari diritto di precedenza può essere scrutinata solo attraverso il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il giudice di appello può ammettere nuovi documenti o nuove prove in relazione alla modifica o precisazione del thema decidendum, e tale valutazione discrezionale non è di regola sindacabile in cassazione se coerente con le esigenze del contraddittorio.
- Il diritto di precedenza nelle assunzioni successive alla cessazione di un contratto a termine non attribuisce, di per sé, un ordine legale di priorità tra più aventi diritto; in assenza di una disciplina specifica, la scelta datoriale può essere contestata solo deducendo e provando la violazione di buona fede e correttezza o un comportamento arbitrario e irragionevole.
- Le questioni nuove, non trattate dal giudice di merito, non possono essere introdotte utilmente in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- Quando la censura investe l'accertamento di fatto o la valutazione del merito compiuta dal giudice di appello, il motivo è inammissibile se viene formalmente prospettato come violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda concreta.
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