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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24743/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa per il recupero di somme dovute in base a un mutuo fondiario stipulato nel 1991, nel quale la società esecutata era subentrata per accollo nel 1997. La debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo, tra l'altro, la nullità della clausola sugli interessi per asserita convenzione anatocistica e il carattere usurario del tasso applicato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo usurario sopravvenuto il tasso e condannando la banca alla restituzione di una somma; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, rilevando sia il vizio di ultra petizione rispetto alla domanda restitutoria proposta, sia l'inapplicabilità della disciplina sull'usura in senso invalidante, poiché il tasso non era usurario alla stipula e il successivo superamento della soglia non comportava nullità o inefficacia della clausola. In cassazione la società debitrice ha denunciato, con due motivi, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizi motivazionali sul punto dell'ultra petizione, sostenendo che la domanda implicasse la ricalcolazione tecnica del dovuto e consentisse la condanna alla somma effettivamente risultata; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 821, 1283, 1284, 1346, 1418 c.c. per asserita nullità del piano di ammortamento alla francese, sia per anatocismo sia per usura originaria, insistendo sulla tesi che il tasso effettivo applicato fosse superiore a quello pattuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure rivolte alla motivazione nella parte in cui miravano a ottenere un sindacato sulla sufficienza della motivazione, non più consentito dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; ha inoltre reputato infondata la doglianza sulla ultra petizione, poiché la domanda di merito era stata formulata in termini quantitativamente definiti e il giudice non poteva attribuire una somma superiore a quella richiesta. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: ha ribadito che l'usura sopravvenuta, quando il tasso non era usurario al momento della stipula, non determina nullità o inefficacia della clausola e non rende contraria a buona fede la pretesa del pagamento degli interessi pattuiti; ha inoltre escluso la violazione del divieto di anatocismo, richiamando la disciplina speciale del credito fondiario anteriore al d.lgs. n. 385 del 1993, che consente la produzione di interessi moratori sull'intera rata scaduta, comprensiva della quota interessi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la condanna a una somma superiore a quella richiesta integra ultra petizione e nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul punto è stata veicolata dalla ricorrente, ma la Corte l'ha ritenuta non idonea a superare il limite del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non alla mera insufficienza o contraddittorietà.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e non vi sono elementi per mutare orientamento.

  • art. 821 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla nullità della pattuizione degli interessi, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 1283 c.c.

    Il divieto di anatocismo non si applica, nella disciplina speciale del credito fondiario anteriore al d.lgs. n. 385/1993, nel senso prospettato dalla ricorrente; è ammessa la produzione di interessi moratori sull'intera rata scaduta.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sostituzione automatica della clausola nulla con il tasso legale; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di oggetto e validità della clausola sugli interessi, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato a sostegno della nullità della pattuizione sugli interessi, ma la Corte ha escluso la nullità nei termini dedotti.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per l'ipotesi di usura originaria; la Corte ha escluso che ricorresse nel caso concreto.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    La disciplina antiusura si applica ai rapporti in corso solo quanto agli effetti successivi, ma non determina nullità della clausola se il tasso non era usurario alla stipula e supera la soglia solo in seguito.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 conv. in L. n. 24 del 2001

    Norma di interpretazione autentica richiamata per escludere la configurabilità dell'usura sopravvenuta come causa di nullità della clausola contrattuale.

  • art. 14 d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7

    Per il credito fondiario anteriore alla riforma bancaria consente gli interessi di mora sull'intera rata scaduta, inclusa la quota interessi.

  • art. 16 L. 6 giugno 1991, n. 175

    Richiamato insieme alle altre norme speciali sul credito fondiario per giustificare la produzione di interessi moratori sull'intera rata.

  • art. 38 r.d.l. 16 luglio 1905, n. 646

    Norma speciale sul credito fondiario richiamata per fondare la disciplina derogatoria rispetto al divieto generale di anatocismo.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    La disciplina successiva al testo unico bancario è richiamata per evidenziare la diversa regolazione del credito fondiario e l'operatività dei limiti dell'art. 1283 c.c. nel regime successivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il giudice non può attribuire alla parte vittoriosa più di quanto sia stato domandato; se la domanda restitutoria è quantitativamente determinata, una condanna per somma maggiore integra ultrapetizione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non è più consentito censurare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • In materia di usura bancaria, se il tasso non era usurario al momento della stipula, il successivo superamento della soglia durante lo svolgimento del rapporto non determina nullità o inefficacia della clausola e non rende il credito illecito per il solo fatto dell'usura sopravvenuta.
  • Nel credito fondiario disciplinato dalla normativa anteriore al testo unico bancario, il mancato pagamento di una rata può comportare interessi moratori sull'intera rata scaduta, anche sulla quota interessi, secondo una disciplina speciale che deroga al divieto generale di anatocismo.
  • La doglianza di nullità della clausola sugli interessi per anatocismo o usura deve confrontarsi con la disciplina speciale del rapporto e con l'accertamento di merito sul tasso pattuito alla data della stipula; in assenza di usura originaria, non è sufficiente allegare il ricalcolo tecnico del piano di ammortamento per ottenere la nullità della clausola.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAnatocismo
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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